La previdenza complementare sta assumendo un ruolo sempre più importante nella pianificazione pensionistica degli italiani. In questo articolo trattiamo il trattamento contabile e fiscale per i datori di lavoro degli accantonamenti a fondi di quiescenza e previdenza
Per le quote di TFR e di similari indennità, per la parte maturata nell’esercizio, si può procedere ad accantonamenti in appositi fondi pensione, in conformità alle regole che disciplinano i rapporti contrattuali a cui esse sono riferite e si distinguono tra:
- i fondi pensione in aggiunta al trattamento previdenziale previsto per legge per il personale dipendente;
- i fondi pensione integrativa a favore del personale dipendente in ottemperanza ad accordi aziendali, interaziendali o collettivi;
- il fondo indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- i fondi indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia;
- i fondi indennità suppletiva di clientela.
Gli accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza sono deducibili dal reddito d’impresa dai datori di lavoro, committenti e preponenti rapporti di agenzia, indipendentemente dal regime contabile che viene adottato: i fondi possono essere oggetto di maggiori accantonamenti in relazione a mutate condizioni normative e/o retributive.
In tal caso, la deducibilità può avvenire nell’esercizio in cui la modifica si è manifestata oppure per quote costanti in detto esercizio e nei due successivi.
L’accantonamento e l’adeguamento devono essere effettuati per competenza nell’esercizio in cui sono maturate le quote e i relativi adeguamenti.
Fondi di quiescenza e previdenza: inquadramento civilistico-contabile
L’accantonamento per quiescenza e previdenza deve essere appostato:
nel conto economico alla voce “B 9 d) Trattamento di quiescenza e simili” (alla voce B.7, gli altri accantonamenti relativi a trattamenti di fine rapporto, diversi da quelli di lavoro subordinato);
- nello Stato Patrimoniale alla voce B) Fondi per rischi e oneri: 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili.
Nella voce “Fondi per trattamento di quiescenza e simili” devono essere iscritti quei fondi assimilabili al TFR (ma non il fondo TFR che invece deve essere iscritto nella specifica voce C del passivo patrimoniale) normalmente accantonati in ossequio alle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro o di contratti aziendali.
Il documento OIC