Quali sono i termini di decadenza per i controlli fiscali? Per il settore del commercio elettronico tali termini sono diversi da quelli ordinari?
Termini di notifica per gli avvisi di accertamento a fini reddituali, IVA e IRAP: premessa
Come è noto, fino all’annualità d’imposta 2015, ai sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973, gli avvisi di accertamento, ai fini reddituali, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, ai sensi delle disposizioni del Titolo I del D.P.R. n. 600/1973, l’avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Anche per l’IRAP, i termini dell’accertamento corrispondono a quelli previsti dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600/1973.
Ai fini Iva, gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti devono essere notificati, ai sensi dell’articolo 57, del D.P.R. n. 633/1972, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’Ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna[1].
In caso di omessa presentazione della dichiarazione l’avviso di accertamento dell’imposta può essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno successi