Lavori svolti sulle parti comuni di un edificio: l’installazione di impianti fotovoltaici e il superbonus del 110%
Superbonus su immobili unifamiliari non usati come abitazione principale
Il testo definitivamente approvato dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, avente ad oggetto il Superbonus, consente di fruire del beneficio fiscale anche per i lavori agevolati sugli immobili unifamiliari non utilizzati quali abitazioni principali.
E’ dunque irrilevante che l’immobile oggetto dell’intervento sia a disposizione, ma la modifica del testo originario del decreto ha determinato l’introduzione di un ulteriore limite previsto dal comma 10 dell’art. 119 in esame.
Le persone fisiche di cui al comma 9, possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, “fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio”.
Il caso: intervento effettuato su parti comuni di un edificio
Ad esempio si consideri il caso di un soggetto proprietario di quattro unità immob