Anche per i forfettari il contributo a fondo perduto è irrilevante fiscalmente non rileva nemmeno per il superamento della soglia di 65mila euro

Anche per i forfettari il contributo a fondo perduto è irrilevante fiscalmente, sicchè non rileva nemmeno per il superamento della soglia massima di 65mila euro.
Le misure di cui si tratta non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia.

fondo perduto soglia di 65mila euroChe il contributo a fondo perduto non avesse alcuna rilevanza fiscale era già una informazione chiara ed assodata.

Quella contenuta nella recente risposta del Fisco (segnalata nel Diario quotidiano di giovedì 24/06/2021) è quindi semplicemente una conferma, utile solo a precostituire una prova documentale in caso di futuri (e inverosimili) ripensamenti dell’Agenzia stessa.

 

Il contributo a fondo perduto incide sul superamento della soglia di 65mila euro?

Andando con ordine, il quesito riguardava un lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente beneficiario del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni), il quale chiede se tale contributo rilevi o meno nella determinazione dei compensi che devono essere raffrontati con la soglia di Euro 65.000, ai fini della permanenza nel suddetto regime.

Al riguardo, l’istante fa correttamente osservare che:

  • per tali aspetti, rilevano i compensi di cui all’articolo 54 del TUIR derivanti dall’attività professionale o artistica;

  • l’articolo 54 del TUIR non ricomprende nella nozione di “compensi” i contributi eventualmente percepiti dal contribuente, sotto qualsiasi forma.

La finalità attribuita dal legislatore al contributo COVID-19 di cui all’articolo 25 del decreto rilancio è d’altronde quella di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese e il resto del mondo.

La risposta dell’Agenzia non si discosta quindi da quanto la stessa aveva già affermato (circolare n. 5 del 2021), ossia che, seppur si tratti di agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori della riduzione del fatturato subita nei periodi di riferimento, stante il carattere di eccezionalità delle misure di cui si tratta strettamente connesso alla diffusione della pandemia da COVID-19, si ritiene che il contributo a fondo perduto non rilevi ai fini della soglia di cui al comma 54 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Vedi: risposta ad interpello n. 443/2021 del 24/06/2021

Leggi qui la nostra miniguida al contributo a fondo perduto Decreto Sostegni

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A cura di Danilo Sciuto

Lunedì 28 Giugno 2021