Imponibilità o esenzione delle prestazioni assistenziali ad anziani non autosufficienti? Dipende da chi le svolge

L’esenzione dall’IVA ha natura oggettiva, cioè si applica a prescindere da chi rende le prestazioni e indipendentemente dalle modalità di effettuazione, ovvero sia se fornite direttamente al beneficiario sia se rese nell’ambito di un contratto con un committente terzo. Sono di natura eccezionale – e quindi vanno stabiliti per legge – i casi in cui le prestazioni di servizi sono regolate differentemente in base a chi le effettua. Qual è il trattamento IVA previsto per le prestazioni di servizi assistenziali in favore degli anziani non autosufficienti?

Trattamento IVA delle prestazioni assistenziali agli anziani: il caso di studio dell’Agenzia Entrate

Sebbene relativa ad un caso specifico, anche una recente risposta dell’Agenzia Entrate permette di riconfermare un principio generale in materia di Iva.

Vediamo prima il caso: alcuni ospiti di una sua struttura residenziale di anziani non autosufficienti hanno contestato l’applicazione dell’Iva (ritenendola non dovuta) sulle fatture emesse dalla società cooperativa a cui l’ente locale (il Comune) ha affidato la gestione della RSA.

In particolare, ritenendo che i servizi in questione rientrino nel regime di esenzione dall’Iva, hanno richiesto la ripetizione delle somme indebitamente addebitate a titolo di imposta.

A sostegno della loro tesi, citano la risposta 221/2019, con cui l’Agenzia delle entrate ha riconosciuto il trattamento agevolato per le prestazioni di gestione globale di una casa di riposo rese da una società.

Tuttavia, sia il Comune sia la cooperativa sociale reputano corretto il comportamento fiscale adottato, ossia l’applicazione dell’imposta nella misura ridotta del 5%, in virtù di quanto disposto dalla parte II-bis, numero 1 della tabella A allegata al Dpr n. 633/1972.

 

Esenzione Iva o Iva ridotta?

E’ vero infatti che la norma esenta dall’imposta:

“le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo e simili, (…) comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie” (articolo 10, comma 1, numero 21), Dpr n. 633/1972).

E’ vero anche che nella locuzione “e simili” possono rientrare anche strutture diverse dalle case di riposo nelle quali sono resi servizi aventi le stesse caratteristiche delle prestazioni “proprie” delle case di riposo.

Ed è altrettanto vero che la cooperativa di cui al caso in esame fornisce servizi aventi per oggetto la gestione globale della struttura in cui sono ospitati anziani degni di protezione, assistenza e cura, sicchè la Rsa rappresenta a tutti gli effetti una struttura “simile” a una casa di riposo.

D’altronde, vale il principio generale in base al quale l’esenzione dall’Iva ha natura oggettiva, prescindendo da chi rende le prestazioni e dalle modalità di effettuazione, ovvero sia se fornite direttamente al beneficiario sia se rese nell’ambito di un contratto con un committente terzo.

Tuttavia, come disposto dalla Legge di Stabilità 2016 (articolo 1, comma 960, lettera c), legge n. 208/2015), per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2016, se il servizio di gestione è affidato a cooperative sociali o loro consorzi, le prestazioni sono assoggettate all’Iva nella misura ridotta del 5%.

Affinché possa applicarsi l’aliquota ridotta, occorre che destinatari dei servizi siano soggetti espressamente elencati nel numero 27-ter) del citato articolo 10, tra cui rientrano “gli anziani ed inabili adulti”.

Pertanto, nella fattispecie prospettata (che è diversa da quella rappresentata nella risposta n. 221/2019, richiamata nell’istanza), in cui la cooperativa è affidataria della gestione globale della struttura e fornisce prestazioni proprie di una casa di riposo, sul corrispettivo grava l’Iva del 5%.

Questa risposta non fa altro che confermare il principio generale per il quale le eccezioni alle regole generali della legge possono essere previste solo con una legge che esplicitamente deroghi ad esse.

 

Fonte: Risposta Agenzia Entrate n. 400 del 10/6/2021

 

A cura di Danilo Sciuto

Mercoledì 16 giugno 2021