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Operazioni doganali e obbligo di descrizione in fattura
L’Agenzia delle accise, dogane e monopoli conferma un sacrosanto principio che deve sovraintendere nella descrizione delle operazioni effettuate. In particolare, i tributi doganali, come Iva e dazio, e le altre spese addebitate per le prestazioni rese in frontiera, devono essere indicati e calcolati distintamente dagli operatori che si occupano dello sdoganamento delle merci per conto di importatori privati, nei documenti commerciali che rilasciano ai loro clienti.
Lo scopo è quello di eliminare la prassi pericolosamente instauratasi in precedenza, grazie alla quale voci generiche come “oneri doganali” o “costi di sdoganamento” con cui spesso gli intermediari indicavano gli obblighi doganali versati per l’importazione dei beni e le quote relative ai servizi prestati, permettevano confusioni sulla natura delle somme addebitate dagli intermediari ai consumatori finali per le importazioni che hanno curato.
Dello stesso tenore, un altro documento di prassi precedente, dello scorso 4 febbraio, destinato agli operatori del settore e-commerce, sollecitati, anche in quel caso, a non utilizzare locuzioni equivoche circa la definizione degli oneri e delle spese sostenute in dogana.
L’Agenzia sollecita, quindi, gli intermediari alla massima chiarezza e trasparenza e li invita a esporre e a determinare singolarmente il quantum relativo al dazio, all’Iva e a eventuali altri tributi oggetto di riscossione da parte dell’autorità doganale.
Stessa attenzione per le spese relative alle prestazioni rese in qualità di intermediari.
L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli (ADM) fa riferimento, in particolare, al Codice del consumo (articoli 6, 7 e 22, Dlgs n. 206/2005) che, fissando i concetti di “contenuto minimo delle informazioni”, “modalità di indicazione” e “omissioni ingannevoli”, evidenzia, al fine della protezione degli interessi del consumatore, la necessità di esporre chiaramente le componenti del prezzo e le relative modalità di calcolo.
La corretta compilazione dei documenti è fondamentale anche ai fini del livello di compliance che gli operatori in possesso di autorizzazione Aeo (operatore economico autorizzato) devono assicurare nei rapporti con l’autorità doganale per il mantenimento delle semplificazioni a loro concesse in base al regolamento delegato Ue n. 2446/2015.
Il comportamento costituisce parametro di valutazione da parte dell’Adm ai fini del rilascio, mantenimento e revoca dell’autorizzazione Aeo.
Fonte: Agenzia delle accise, dogane e monopoli - Determinazione direttoriale n. 202841
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A cura di Danilo Sciuto
Mercoledì 23 giugno 2021