La responsabilità per i dazi doganali inevasi può sorgere anche in capo al rappresentante indiretto dell’importatore, il quale risponde in quanto dichiarante.
In caso di inserimento nella dichiarazione doganale di dati relativi alla merce introdotta non rispondenti al vero, tali da comportare la erroneità della stessa in relazione ai valori di transazione applicabili, ciò comporta l’erroneità della dichiarazione doganale, per cui, ferma restando la responsabilità del dichiarante, si estende la responsabilità tributaria anche alle persone che hanno fornito i dati necessari alla stesura della dichiarazione e che erano, o avrebbero dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità.
Pertanto, lo spedizioniere doganale, che abbia presentato merci in dogana per conto terzi ma in nome proprio, risponde in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, dato che si tratta di un rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli.
La Cassazione sulla responsabilità dello spedizioniere doganale
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 931 del 17/01/2020, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di responsabilità dello spedizioniere doganale.
Nel caso di specie, la società contribuente, in qualità di spedizioniere doganale, presentava in nome proprio e per conto di altra ditta, che commercializzava prodotti tessili importandoli da paesi extra UE, due bollette di importazione rispetto alle quali i funzionari doganali rilevavano incongruità del valore di transazione della merce.
L’ufficio procedeva quindi alla rettifica delle bollette e notificava alla società, quale obbligato in solido con l’importatrice, atti di contestazione di violazione di norme tributarie e avvisi di pagamento relativi alle operazioni in contestazione.
La società proponeva quindi ricorso, chiedendo l’annullamento degli avvisi e la cartella di pagamento emessa dall’Agente della riscossione.
La Commissione Tributaria Provinciale, riuniti i ricorsi avverso gli avvisi e la cartella, li rigettava, con sentenza poi confermata anche dal giudice di appello.
La contribuente presentava infine ricorso per cassazione, lamentando, tra le altre, per quanto di interesse, che la CTR avesse ritenuto che lo spedizioniere fosse responsabile, al pari della ditta importatrice, delle attività svolte nelle operazioni doganali, a titolo di condebitore solidale.
Con altra censura la ricorrente deduceva inoltre la violazione degl