Dopo l’aggiornamento in nota integrativa, da parte dei soggetti obbligati a tale adempimento, sta arrivando anche il termine del 30 giugno 2021 per adempiere all’obbligo di informativa sulle erogazioni pubbliche ricevute nel corso del 2020, da parte delle imprese non obbligate alla redazione della nota integrativa del bilancio, tramite il proprio sito internet
Il termine non risulta prorogato da alcuna norma anti covid e restano invariati tutti i dubbi e i problemi riscontrati già negli anni precedenti, tanto da rendere urgente una riforma, con non poche semplificazioni, della disciplina.
Aggiornamento informativa sulle agevolazioni 2020: i soggetti obbligati
Il comma 125 della legge n. 124/2017 impone l’obbligo di rendere apposita informativa circa le agevolazioni ricevute nel corso dell’anno precedente.
I soggetti obbligati a tale adempimento sono i seguenti:
- associazioni di protezione ambientale di cui all’art. 13 della legge n. 349/1986;
- associazioni fra consumatori, utenti e simili di cui all’art. 137 del D.Lgs n. 206/2005;
- le associazioni, onlus e fondazioni;
- cooperative sociali che volgono attività a favore di stranieri di cui al D.Lgs n. 286/1998).
Inoltre, il successivo comma 125-bis estende l’obbligo anche ad altri soggetti; in particolare, a differenza della prima formulazione del comma 125 che faceva generico riferimento alle “imprese”, il testo del nuovo comma 125-bis contiene un puntuale riferimento ai “soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile”.
Al riguardo va rilevato che, mentre la norma richiamata dal comma 125 riguarda gli imprenditori soggetti a registrazione (alias iscrizione al registro imprese), l’obbligo dell’informativa riguarda invece i soggetti che esercitano le attività ivi indicate e precisamente attività:
- industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- intermediaria nella circolazione dei beni;
- di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Conseguentemente, sono soggetti all’obbligo non solo gli imprenditori ex art. 2195 ma tutti gli altri soggetti che esercitano tali attività ancorché non soggetti all’iscrizione al registro imprese.
Si tratta, in particolare, dei c.d. “piccoli imprenditori” di cui all’art. 2083 del codice civile quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Tuttavia, l’approssimarsi della scadenza del 30 giugno 2021, termine previsto per adempiere all’obbligo di informativa relativo al 2020 da parte dei soggetti non obbligati alla redazione della nota integrativa, impone di verificare se sono soggetti all’obbligo anche coloro che esercitano attività diverse da quelle indicate nell’art. 2195 del codice civile.
Il dubbio riguarda, ad esempio, le attività professionali svolte nella forma di società commerciale; sotto questo profilo, infatti, il riferimento all’art. 2195 del codice civile non sembrerebbe essere idoneo a ricomprendere tale attività nel novero di quelle soggette all’obbligo.
In situazioni similari, però, si ritiene che si debba comunque fare riferimento al concetto di “impresa”, il che comprende ovviamente tutte le società che esercitano attività organizzate in forma di impresa.
La norma, infine, nulla prevede circa il trattamento delle “imprese sociali” di cui al D. Lgs n. 112/2017.
A tal proposito, il CNDCEC [1] ritiene che alle imprese sociali debba applicarsi la disciplina che discende dalla propria natura giuridica:
- alle imprese sociali costituite in forma di imprese (esempio: cooperative), si applicherà la disciplina delle imprese;
- a quelle costituite come associazioni, fondazioni o ONLUS, si applicherà la disciplina propria di tali soggetti.
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Questi gli argomenti qui trattati:
- I soggetti esclusi
- Le modalità di informativa
- Il criterio di esposizione degli aiuti
- L’oggetto dell’informativa
- Le agevolazioni escluse dall’informativa
- Le modalità di informativa
- Cosa indicare
- Il termine per l’adempimento
- Le sanzioni applicabili
- Necessità di una profonda riforma della disciplina
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I soggetti esclusi
L’esplicito riferimento alle attività dell’art. 2195 c.c. consente di escludere dagli obblighi di informativa i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo, non in forma di impresa, nonostante gli stessi possano, nello svolgimento della loro attività, comunque aver fruito di agevolazioni e simili.
Deve ritenersi escluso dall’obbligo in esame anche l’imprenditore agricolo (individuale).
Infatti, la regolamentazione giuridica di tale attività è contenuta nell’art. 2135 del codice civile e non nel citato art. 2195.
Peraltro, una conferma dell’esclusione dell’imprenditore agricolo (persona fisica) è contenuta nella FAQ 1 dell’INAIL in materia di “Avviso pubblico ISI 2019”, dove si dice, appunto, che:
“La citata normativa non si ritiene appli