L’obbligo di adottare assetti organizzativi adeguati riguarda tutte le società, anche quelle di piccole dimensioni. Ma cosa va effettivamente indicato nella Nota Integrativa in forma abbreviata, destinata alla pubblicazione nel registro delle imprese? Un aspetto spesso sottovalutato, ma centrale per dimostrare consapevolezza, trasparenza e corretta governance.
Nota integrativa in forma abbreviata e adeguati assetti: obblighi, criticità e soluzioni operative
L’obbligo di istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, introdotto dall’art. 2086, comma 2, del Codice Civile, rappresenta uno dei pilastri della moderna governance aziendale. Tale disposizione impone agli amministratori di ogni impresa societaria, indipendentemente dalla dimensione, di dotarsi di strumenti idonei a garantire il corretto funzionamento della struttura aziendale, la continuità aziendale e la tempestiva rilevazione della crisi.
Tuttavia, l’applicazione concreta di questo principio solleva dubbi operativi soprattutto per le piccole società di capitali che redigono il bilancio in forma abbreviata. La Nota Integrativa, in tali casi, ha infatti un contenuto ridotto e non richiede la trattazione di tutti gli elementi previsti per il bilancio ordinario. Sorge dunque spontanea una domanda: come coniugare l’obbligo sostanziale degli assetti con una rendicontazione formalmente semplificata?
L’obbligo sostanziale degli assetti
L’obbligo sancito dall’art. 2086 c.c. è sostanziale e non meramente formale: le società devono dimostrare di aver adottato assetti adeguati in base alla loro dimensione,