È esercitabile il diritto di detrazione del cessionario solo nei limiti dell’IVA dovuta e non anche per l’interezza dell’importo versato al cedente e indicato nelle relative fatture? Il cedente può ottenere dall’Erario la restituzione dell’imposta versata in misura eccedente rispetto a quella dovuta?
È esercitabile il diritto di detrazione del cessionario solo nei limiti dell’IVA dovuta e non anche per l’interezza dell’importo versato al cedente e indicato nelle relative fatture?
Il cedente può ottenere dall’Erario la restituzione dell’imposta versata in misura eccedente rispetto a quella dovuta?
Sussiste un termine di decadenza biennale per la restituzione dell’imposta non dovuta e, a seguito di accertamento, la possibilità per il cedente o prestatore di richiedere il rimborso all’Erario, entro due anni dalla restituzione al cessionario/committente, dell’importo pagato a titolo di rivalsa?
Il cessionario/committente è punito con una sanzione non più proporzionale all’imposta, ma “formale”, compresa fra 250 e 10mila euro?
Qual’è la portata dell’art. 6, comma 3-bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. Legge di interpretazione autentica) in tema di IVA erroneamente addebitata in fattura?
Il cessionario, in presenza di fatturazione con IVA di una prestazione non imponibile, subisce la indetraibile l’imposta erroneamente addebitata dal cedente, oltre a pagare la sanzione del 90% su tale imposta?
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IVA erroneamente addebitata in fattura: vigente normativa
La I. 20 novembre 2017, n. 167, ha introdotto (con l’art. 8, primo comma) l’art. 30-ter, d.P.R. n. 633 del 1972, il quale ha regolato le ipotesi e le condizioni alle quali il cedente può ottenere dall’Erario la restituzione dell’imposta versata in misura eccedente rispetto a quella dovuta.
Tale art. 30-ter, nel prevedere, al primo comma, una disciplina di carattere generale – modellata sulla falsariga della fattispecie di restituzione di cui all’art. 21, secondo coma, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – del cd. rimborso anomalo in tema di i.v.a., ossia di tutti quei rimborsi di imposta diversi da quello ordinario e fisiologico previsti dall’art. 30, d.P.R. n. 633 del 1972, costituito dall’eccedenza dell’imposta detraibile rispetto a quella versata, disciplina specificamente, al secondo e terzo comma, l’ipotesi di applicazione dell’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, disponendo, rispettivamente, che, laddove l’Amministrazione finanziaria accerti in via definitiva la non debenza dell’i.v.a. versata, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa e che è escluso il diritto al rimborso se il versamento è avvenuto nel contesto di una frode.
Con l’art. 1, comma 935, I. 27 dicembre 2017, n. 205, il legislatore è intervenuto, invece, a disciplinare il rapporto tra cessionario (o prestatore) e Amministrazione finanziaria, aggiungendo due periodi al sesto comma dell’art. 6, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, il quale assoggetta colui che computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, alla sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione compiuta.
La nuova disposizione prevede che in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli artt. 19 ss. del d.P.R. n. 633 del 1972, quest’ultimo è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro, in luogo della predetta sanzione pari al novanta per cento dell’ammontare della detrazione indebitamente compiuta.
La restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.[1]
Doppio intervento del legislatore
Nel 2017, il legislatore è intervenuto due volte sul tema dell’Iva addebitata per errore: con l’articolo 8 della legge 167/17 è stato introdotto l’articolo 30-ter del Dpr n. 633/72, con il quale si prevede un termine di decadenza biennale per la restituzione dell’imposta non dovuta e, a seguito di accertamento, la possibilità per il cedente o prestatore di richiedere il rimborso all’Erario, entro due anni dalla restituzione al cessionario/committente, dell’importo pagato a titolo di rivalsa; con la legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 935, legge 205/2017), alla previsione secondo cui in all’illegittima detrazione Iva consegue una sanzione (attualmente) pari al 90% dell’imposta detratta, è stata aggiunta l’ulteriore previsione secondo cui, “in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione”, il cessionario/committente è punito con una sanzione non più proporzionale all’imposta, ma “formale”, compresa fra 250 e 10mila euro.[2]
Legge di interpretazione autentica e applicazione retroattiva
Il decreto crescita (Dl n. 34/2019) ha aggiunto al comma 935 della legge di Bilancio 2019 un periodo secondo cui “le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai casi verificatisi prima dell’entrata in vigore della presente legge”, così imponendone la portata retroattiva anche con riferimento alla detrazione.
In ordine all’efficacia – retroattiva o meno – della nuova norma di legge è intervenuto il legislatore con l’art. 6, comma 3-bis, d.l. 30 aprile 2019, n. 34, conv., con modif., nella I. 28 giugno 2019, n. 58, il quale ha aggiunto al menzionato art. 1, comma 935, l.n. 205 del 2017, il seguente periodo:
“Le disposizioni di cui al p