L’ipotesi di IVA applicata anche quando non dovuta è frequente. Gli operatori economici, nei casi dubbi, preferiscono applicare l’IVA piuttosto che escluderla, ovvero applicare una aliquota IVA in misura superiore a quella effettiva. Secondo l’ultimo intervento del giudice di legittimità è innovativo il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’IVA corrisposta in misura maggiore rispetto a quanto dovuto
L’ipotesi di IVA applicata anche quando non dovuta è frequente. Gli operatori economici, nei casi dubbi, preferiscono applicare l’IVA piuttosto che escluderla ovvero applicare una aliquota IVA in misura superiore a quella effettiva.
Secondo l’ultimo intervento del giudice di legittimità è innovativo il riconoscimento del diritto alla detrazione dell’Iva versata in eccesso rispetto a quanto dovuto.
La legge 27/12/2017, n. 205 riduce i casi di contenzioso tra cedente/prestatore e cessionario/committente facendo emergere un più coerente sistema di neutralità dell’IVA.
Per effetto di tale novella normativa il destinatario della fattura conserva il diritto alla detrazione, ovviamente purché sussistano i presupposti sostanziali (soggettività passiva, esigibilità dell’imposta, inerenza dell’acquisto) e non vi siano limitazioni oggettive o soggettive (prorata, acquisti indetraibili), anche se l’imposta sia stata applicata dal fornitore in misura superiore a quella effettiva.
Ciò alla condizione che il fornitore abbia comunque assolto il tributo.
In presenza di tali circostanze, quindi, il cessionario/committente va incontro esclusivamente alla sanzione formale da 250 a 10 mila euro, anziché a quella proporzionale del 90% dell’imposta e al pagamento dell’imposta stessa.
Principi
L’impresa non può detrarre l’Iva versata in eccesso perché calcolata su un’aliquota più alta[1].
Ciò in quanto non è retroattiva la norma contenuta nella legge 27/12/2017, n. 205 che prevede l’agevolazione fiscale anche in caso di errore.
La previsione di cui all’art. 6, comma 6, del decreto legislativo 18/12/1997, n. 471, introdotta dall’art. 1, comma 935, della legge 27/12/2017, n. 205, nella parte in cui prevede che, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente