Attenzione ai controlli Enasarco: l’ente previdenziali degli agenti di commercio vuole ampliare la platea di contribuenti. Quali sono i compensi segnalati nel modello 770 che possono essere messi nel mirino dell’Enasarco?
L’Enasarco e la contribuzione
Il contratto di agenzia è regolamentato dagli artt. 1742 – 1753 c.c., nonché dai seguenti A.E.C. variegati (corrispondenti ai C.C.L. dei dipendenti), in considerazione del settore in cui l’agente di commercio opera:
- AEC Commercio del 29 marzo 2017;
- AEC Industria del 30 luglio 2014;
- l’AEC Piccola e Media Industria – Confapi del 17 settembre 2014;
- l’AEC Consorzi agrari del gennaio 2014.
La figura dell’agente di commercio può assumere due modalità di esecuzione:
- agente senza rappresentanza, regolato dall’art. 1742 c.c., secondo il quale, “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”.
È la categoria più diffusa degli intermediari di commercio e, naturalmente, più nota nel campo commerciale.
La sua funzione è molto importante, in quanto è l’immagine dell’impresa mandante presso la clientela (le aziende);
- agente con rappresentanza: quando, invece, si attribuisce un maggior potere all’agente, ovvero quando l’impresa mandante, chiamata pure preponente, conferisce la rappresentanza (si veda l’art. 1387 c.c.) per la conclusione dei contratti, allora l’agente è chiamato rappresentante di commercio (Art. 1752 c.c.).
Non sfugge la notevole differenza tra le suddette due figure giuridiche: la prima non può concludere il contratto ma soltanto proporlo alla preponente, la quale ultima si riserva di accettare l’ordine ovvero una parte dello stesso.
Il rappresentante di commercio, invece, ha il potere di concludere il contratto, senza subordinarlo al consenso della preponente.
Una particolarità molto significativa, che evidenzia il differente potere tra le due categorie d’agenti, ci viene offerta dal copia commissione che, nel caso di agente senza rappresentanza, riporta, in calce alla proposta di ordine, la frase: “Salvo approvazione della Casa”, intendendo per Casa, l’impresa preponente.
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La contribuzione ENASARCO
L’agente di commercio, contestualmente all’inizio dell’attività, deve essere iscritto, a cura della casa mandante, all’ENASARCO (Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio), che si occupa della gestione di circa 300.000 posizioni contributive attive di agenti.
Questo Ente fu istituito, come ente previdenziale, il 30 giugno 1938, con una visione notevolmente anticipata – eccezionale per quei tempi – dell’esigenza di accompagnare una pensione integrativa oltre a quella dell’INPS che normalmente avrebbero percepito.
Per l’anno 2021, i contributi previdenziali per gli iscritti all’Enasarco sono stati determinati come segue:
- per l’agente operante in forma individuale o quale socio di società di persone, l’aliquota Enasarco 2021 del contributo previdenziale è: 17% delle provvigioni,di cui 8,50% a carico della ditta preponente e 8,50% a carico dell’agente;
- mentre per gli agenti operanti in società, che rivestono la forma di società di capitali, l’aliquota resta al: 4%, di cui 1% a carico dell’agenzia e 3% a carico della preponente.
I massimali 2021
Per l’anno 2021, ai fini della