Un venditore porta a porta può essere considerato agente di commercio? Una recente sentenza chiarisce i confini tra le due figure, ribaltando l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
Quali criteri determinano la qualifica fiscale? E cosa cambia per chi opera nel multilevel marketing?
Venditore a domicilio e qualifica di agente: la Corte di Giustizia fa chiarezza
Non assume la qualifica di “agente di commercio”, il venditore porta a porta che ricava le sue remunerazioni in netta prevalenza in forma indiretta, cioè attraverso la vendita di altri soggetti a lui collegati.
In questi termini si muove una recente sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia. I giudici regionali hanno annullato l’avviso di accertamento dell’ufficio delle entrate che aveva riqualificato il reddito conseguito dal venditore porta a porta derivante da attività di “agente di commercio”, assoggettando le remunerazioni conseguite al regime ordinario previsto per i redditi d’impresa.
Definizione di incaricato vendita a domicilio
L’art. 1, comma 1, lett. a, della L. 173/2005, delimita la vendita diretta a domicilio alla forma speciale di vendita al dettaglio e di offerta di beni e servizi, di cui all’art. 19, D.lgs. 31.03.1998, n. 114, effettuata tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.
La successiva, lett. b), del medesimo comma 1, definisce la figura dell’incaricato alla vendita diretta a domicilio come colui che, con o senza vincolo di subordinazione, promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio.
L’attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, regolamentata dal successivo art. 3, L. n. 175/2005:
- viene esercitata con o senza vincolo di subordinazione,
- è soggetta all’obbligo del possesso del tesserino di riconoscimento di cui all’art. 19, comma 5 e 6, D.Lgs