Sono state introdotte alcune modifiche procedurali inerenti la fase finale della liquidazione delle società di capitali, nonché nuove disposizioni in merito alla cancellazione d’ufficio delle società di persone e di capitali.
Il conservatore, oltre ad essere informato sui provvedimenti di reclamo disposti dai soci contro la liquidazione della società, è tenuto a cancellare d’ufficio la società quando ricorrano le ipotesi di mancata presentazione del bilancio d’esercizio per 5 anni consecutivi (ovvero 3 anni consecutivi in presenza di liquidazione), ovvero quando non siano posti in essere atti di gestione che preludano ad una effettiva attività d’impresa.
Analizziamo, in questo intervento, gli aspetti procedurali e normativi della cancellazione delle società di capitali e di persone, anche alla luce dei recenti interventi normativi.
La cancellazione delle società di capitali dal registro imprese
Come ben sappiamo, la liquidazione di una società di capitali segue le regole dettate dagli articoli 2484 e seguenti.
Tra le cause volontarie di scioglimento, il Codice Civile contempla:
- il conseguimento dell’oggetto sociale o l’impossibilità di conseguirlo;
- la continua inattività dell’assemblea;
- la deliberazione dell’assemblea;
- decorrenza del termine, in assenza di proroga tacita;
- la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
- l’assenza di riserve per la liquidazione della quota di recesso del socio;
- altre cause previste dallo Statuto.
Tuttavia, in alcune ipotesi, il registro delle imprese competente può procedere alla cancellazione d’ufficio della società durante la fase di liquidazione.
È il caso del mancato deposito del bilancio per 3 anni consecutivi ovvero il mancato compimento di atti di gestione che preludano all’inattività della società nel suo complesso.
Prima della riforma societaria del 2003, le società per le quali i liquidatori non avessero interamente liquidato il patrimonio sociale (per dolo o colpa grave) venivano cancellate dal registro delle imprese ma rimanevano giuridicamente esistenti, con la possibilità, per i liquidatori, di esercitare ancora il loro potere di liquidazione del patrimonio aziendale fintantoché la società non avesse estino le proprie risorse.
Con la riforma societaria, il Legislatore ha voluto dare una diversa interpretazione della cancellazione delle società dal registro delle imprese, paragonandola ad un atto costitutivo piuttosto che meramente dichiarativo.
Di fatto, con la cancellazione dal registro delle imprese, una società si ritiene estinta e i suoi rapporti, nonostante possano essere ancora pendenti, cessano di esistere, fatta salva la facoltà concessa ai creditori di impugnare, entro 1 anno, la cancellazione, avvalendosi sulle quote ricevute dai soci in base al piano di riparto e/o sui liquidatori, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa a loro imputabile.
Gli stessi creditori, ove sussistano le condizioni previste dall’articolo 2, D.L. 14/2019, possono presentare, altresì, istanza di fallimento entro un anno dalla iscrizione della cancellazione della società dal registro delle imprese.
L’efficacia costitutiva della cancellazione, in luogo di quella meramente dichiarativa, risulta quale strumento di estinzione definitiva di tutti i rapporti societari (anche pendenti) eccetto che per quelli ricadenti sui singoli soci.
Con la cancellazione, infatti, si verifica la “successione d