In tema di IVA (oltre che di imposte dirette) è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente espresse ai sensi dello Statuto del Contribuente. Prendiamo spunto da una recente sentenza di Cassazione per approfondire gli obblighi di motivazione degli atti impositivi.
In tema di IVA (oltre che di imposte dirette) è valido l’avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente espresse ai sensi dell’art.12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, “atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (ex plurimis: Cass. sez. 6-5, 31/03/2017, n. 8387, Rv. 643641-01; Cass. sez. 5, 24/02/2016, n. 3583, Rv. 639031-01, nonchè Cass. sez. Cass. sez. 6-5, 06/06/2018, n. 14667, Rv. 649018-01)”.
E’ questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, peraltro, la CTR ha fondato la statuizione sull’accertata presa di posizione dell’Agenzia Entrate in merito alle osservazioni del contribuente, che la ricorrente, con motivazioni di merito non degne di considerazione in sede di legittimità, qualifica alla stregua di “richiamo formale alla memoria difensiva” oltre che di “controdifesa di stile”, senza “una degna considerazione degli elementi e degli argomenti di prova addotti in sede di contraddittorio endoprocedimentale”.
La motivazione degli atti impositivi
La motivazione degli atti impositivi e, in particolare, degli atti di accertamento, descrive l’insieme delle argomentazioni su cui si fonda la pretesa dell’Ufficio, al fine di rendere edotto il contribuente delle ragioni di fatto e di diritto su cui gli atti medesimi si fondano, informando, altresì, il destinatario dell’atto sulle ragioni di un provvedimento autoritativo, suscettibile di incidere unilateralmente nella sfera giuridica del destinatario.
La motivazione è, pertanto, uno strumento di controllo della legalità dell’azione amministrativa, oltre che mezzo attraverso il quale il contribuente, causa cognita, si dife