Professioni Ordinistiche e Gestione Separata INPS: dall’obbligo di Iscrizione alla Prescrizione dei Contributi

In passato si è sviluppato un discreto contenzioso in merito all’iscrizione dei professionisti alla gestione separata che ha visto l’INPS sostenere che in caso di mancato versamento del contributo soggettivo alla cassa professionale di riferimento, il professionista sarebbe stato obbligato ad iscriversi alla gestione separata.
La Cassazione ha confermato questa posizione ma si è aperto un ulteriore contenzioso in merito al termine di prescrizione dei contributi non versati, che andiamo ad esaminare in questo articolo. A cura di Paolo Maria Gangi

La Gestione Separata

La Gestione Separata è stata istituita dall’art. 2, comma 26, della l. 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui: 

“a decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all’iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l’INPS, e finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell’articolo 49 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell’articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all’articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”. 

 

La Gestione separata, diversamente da altre gestioni dell’INPS (come, per esempio, la Gestione artigiani e commercianti), che sono caratterizzate da una definizione compiuta del proprio campo di applicazione corrispondente alla attività lavorativa svolta, è definita unicamente della normativa fiscale: nell’ambito di tale gestione, il fatto generatore dell’obbligazione contributiva è la mera percezione di un reddito: 

“più che un contributo destinato ad integrare un settore previdenzialmente scoperto, i conferimenti alla gestione separata hanno piuttosto il sapore di una tassa aggiuntiva su determinati tipi di reddito, con il duplice scopo di ‘fare cassa’ e di costituire un deterrente economico all’abuso di tali forme di lavoro”[1]

In definitiva, la Gestione separata opera una sorta di chiusura di sistema: garantisce la copertura IVS a tutti i lavoratori che non sono iscritti ad altre gestioni dell’INPS o a casse professionali (come, per esempio, la Cassa forense, l’Inarcassa, etc.).

 

Le Professioni Ordinistiche

Con riguardo alle professioni ordinistiche (per esempio, avvocati, ingegneri, architetti, etc.) si è in passato generato un notevole contenzioso in riferimento alla Gestione separata.

Infatti, nei casi in cui gli iscritti alle professioni ordinistiche, sulla base della normativa della propria cassa professionale, date certe condizioni, non erano tenuti a versare il pagamento annuale dell’assicurazione previdenziale (cosiddetto contributo soggettivo) ma solamente a pagare al proprio ente previdenziale di riferimento il contributo che si addebita direttamente in fattura al cliente (cosiddetto contributo integrativo, in genere pari al 4%), era invalsa la prassi in base alla quale il professionista si limitava a versare il contributo integrativo alla propria cassa di appartenenza ma non si iscriveva alla Gestione separata.

L’INPS, a un certo punto, negli anni scorsi, ha focalizzato la propria attenzione su tali soggetti, ritenendo che il mancato versamento del contributo soggettivo alla cassa professionale di riferimento obbligasse il professionista a iscriversi alla Gestione separata (indipendentemente dal versamento del contributo integrativo alla cassa professionale di appartenenza); ne è seguita un’operazione a tappeto[2]: l’INPS ha identificato i professionisti soggetti alla Gestione separata in base ai dati ricavabili dalle dichiarazioni dei redditi e li ha iscritti d’ufficio alla Gestione separata.

 

L’orientamento della Corte di Cassazione

Sono seguite diverse opposizioni in tribunale e la questione è, infine, approdata presso la Corte di cassazione, la quale, con un orientamento che si può definire ormai uniforme, ha sostanzialmente accolto la tesi dell’Istituto previdenziale e confermato la legittimità dell’iscrizione alla Gestione separata dei cosiddetti professionisti senza cassa.

Nelle parole stesse della Corte di Cassazione:

l’unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell’art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995 come chiarita dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale.

Per tale ragione la contribuzione integrativa, in quanto non correlata all’obbligo di iscrizione alla cassa professionale, ed a prescindere dalla individuazione della funzione assolta all’interno del sistema di finanziamento delle attività demandate alla cassa professionale, non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell’invalidità e della morte in favore dei superstiti per cui non può essere rilevante ai fini di escludere l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS”[3].

L’assoggettabilità alla Gestione separata dei professionisti ordinistici che, per ragioni varie, non versano il contributo soggettivo alla propria cassa professionale di appartenenza è stata ribadita dalla giurisprudenza successiva della Corte di cassazione e può considerarsi ormai ius receptum.

 

La Prescrizione dei Contributi Dovuti alla Gestione Separata

Acclarato – sulla scorta della giurisprudenza della Corte di cassazione – che i professionisti che non versano il contributo soggettivo alla propria cassa di appartenenza devono iscriversi alla Gestione separata, si è, poi, aperto un ulteriore fronte di contenzioso con riferimento al dies a quo da cui calcolare la decorrenza quinquennale[4] della prescrizione: secondo la prospettazione dell’INPS, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il professionista ha presentato la dichiarazione dei redditi.

Secondo una diversa tesi, fatta valere in diversi ricorsi contro la pretesa impositiva dell’Istituto in materia di Gestione separata, il dies a quo deve essere identificato, sulla base dell’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, con il termine ultimo per il versamento dei contributi dovuti alla Gestione separata.

Da un punto di vista pratico, si tratta di una differenza di alcuni mesi: in genere, la dichiarazione dei redditi viene presentata dai contribuenti tra fine estate e settembre dell’anno successivo a quello nel quale è stato prodotto il reddito assoggettato alla Gestione separata, mentre il termine ultimo per il versamento dei contributi alla Gestione separata è fissato al 16 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i contributi, in quanto corrispondente a quello nel quale si versa il saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione presentata l’anno precedente (sulla base dell’art. 18, comma 4, d.lgs 241/1997)[5].

Dopo la sentenza della Corte di Cassazione del 20 aprile 2016, n.7836, che nella questione de qua aveva accolto la tesi prospettata dall’Istituto, la giurisprudenza del Supremo collegio, a partire dalla sentenza 31 ottobre 2018, n. 27950[6], si è ormai consolidata nel ritenere che:

“è peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui «in cui i singoli contributi dovevano essere versati» (art. 55 r.d.l. 1827/1935)”[7].

Pertanto, a parere degli Ermellini:

“nel caso di specie il versamento del saldo, che è il termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall’art. 17, co. 1, d.p.r. 435/2011, nel testo ratione temporis vigente, al 20 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, che è l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti; mentre la dichiarazione dei redditi, sempre secondo le cadenze del tempo (redditi 2004) doveva essere presentata «tra il 1 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre» dell’anno successivo (2005) a quello di chiusura del periodo di imposta”.

La citata sentenza 27950 del 2018 è stata confermata dalle pronunce successive della Corte di Cassazione: si può, ad oggi, affermare che è un orientamento assolutamente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello di far coincidere il dies a quo della prescrizione dell’obbligo contributivo inerente alla Gestione separata con il termine ultimo per il versamento del saldo dei relativi contributi[8].

 

Il Calcolo del Termine Prescrizionale

Da un punto di vista pratico, per calcolare l’eventuale prescrizione dell’obbligo contributivo del professionista a versare alla Gestione separata, si dovrà prendere in considerazione l’anno cui si riferiscono i contributi e calcolare il termine di cinque anni a partire dal giorno stabilito per il versamento del saldo della Gestione separata sulla base della regola fissata dall’art. 18, comma 4, D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui:

i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.

La decorrenza delle prescrizione andrà, quindi, ricostruita sul termine ultimo previsto, per ciascun anno, per il versamento delle somme dovute per l’assolvimento dell’obbligo fiscale in base a quanto dichiarato nella dichiarazione dei redditi: si tratta, in genere, del 16 giugno dell’anno successivo rispetto a quello nel quale sono stati prodotti i redditi, ma si dovrà, comunque, ricostruire, per ciascun anno, se tale giorno cada in un giorno festivo ovvero se sono stati emanati provvedimenti speciali di proroga del termine per il versamento delle imposte, al fine di poter identificare con certezza l’esatto dies a quo per quello specifico anno.

 

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***

NOTE

[1] Corte Cass. 17 dicembre 2018, n. 32608.

[2] Si tratta della operazione Poseidone, specificamente “dedicata” ai soggetti tenuti a iscriversi alla Gestione separata, avviata dall’INPS nel 2010 e proseguita, poi, per diversi anni.

[3] Corte di Cass. 17 dicembre 2018, n. 32608.

[4] L’obbligo di versare i contributi all’INPS si prescrive in 5 anni ex art. 3, comma 9, l. 8 agosto 1995, n. 335.

[5] Salvo che il giorno nel quale si deve versare il saldo delle imposte dovute in base alla dichiarazione presentata l’anno precedente, per ragioni varie, sia fissato in un giorno successivo al 16 giugno, si veda infra nell’articolo.

[6] Che si può considerare il “leading case” nella materia de qua.

[7] Corte di Cassazione 31 ottobre 2018, n. 27950.

[8] Si vedano, ex multis, le seguenti sentenze della Corte di Cassazione: 18 luglio 2019, n. 19403; 30 giugno 2020, n. 13049; 3 settembre 2020, n. 18332; 25 febbraio 2021, n. 5145; 2 marzo 2021, n. 5704; 2 marzo 2021, n. 5705; 2 marzo 2021, n. 5709; 4 marzo 2021, n. 6096; 12 marzo 2021, n. 7074; 12 marzo 2021, n. 7075; 15 marzo 2021, n. 7254; 18 marzo 2021, n. 7760; 18 marzo 2021, n. 7762; 25 marzo 2021, n. 8450.

 

A cura di Paolo Maria Gangi

Giovedì 22 aprile 2021