Decreto Sostegni: indennità per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali

Il Decreto Sostegni è intervenuto introducendo, tra le misure di sostegno al reddito, un’indennità in favore anche dei lavoratori atipici, di spettacolo e stagionali. Un breve excursus sulle caratteristiche di tali indennità, sui soggetti coinvolti e la misura del sostegno.

Il Decreto Sostegni in favore dei lavoratori atipici, di spettacolo e stagionali

indennità lavoratori atipici spettacolo stagionaliIl Decreto Sostegni (Dl n. 41/2021), all’art. 10, riconosce un’indennità di 2.400 euro per lavoratori atipici, spettacolo, stagionali.

I beneficiari sono lavoratori:

  • stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e agli incaricati alle vendite, già beneficiari delle indennità di cui agli articoli 15 e 15 bis del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020);
     
  • dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
     
  • in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI al 23 marzo 2021;
     
  • lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
     
  • intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021;
     
  • autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere al 23 marzo 2021.
    Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
     
  • incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata al 23 marzo 2021 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;
     
  • dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 al 23 marzo 2021 al medesimo Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 75.000 euro, e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso;
     
  • a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati:
     

    1. titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 marzo 2021 del decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
       
    2. titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel settore del turismo e degli stabilimenti termali di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
       
    3. assenza di titolarità, al 23 marzo 2021, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

 

Lavoratori sportivi

I commi da 10 a 14, dell’art. 10 prevedono l’erogazione da parte della società Sport e Salute S.p.A., di un’indennità, nel limite massimo di 350 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni e dal Cip, le società e associazioni sportive dilettantistiche, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

Si considerano cessati anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

 

Misura dell’indennità:

  • 200 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui;
     
  • 400 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui;
     
  • 600 euro, per i soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui.

 

Reddito di emergenza

Per concludere l’esposizione delle misure di sostegno al reddito per l’emergenza pandemica, l’art. 12 riconosce l’erogazione di altre 3 mensilità (marzo/ maggio 2021) del reddito di emergenza (REM) ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica.

 

Sull’argomento abbiamo pubblicato anche: Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, dello spettacolo e dello sport

 

A cura di Angelo Facchini

Sabato 3 aprile 2021