La presenza di specifici requisiti consente al contribuente IVA, trasmettendo all’Agenzia delle entrate il modello IVA TR, la possibilità di richiedere il rimborso e/o utilizzo in compensazione dell’eccedenza detraibile d’imposta relativamente a periodi inferiori all’anno, se di importo maggiore di € 2.582,28, tenendo presente che l’operazione può riguardare l’intero credito maturato nel periodo infrannuale o parte del medesimo, ma non è previsto il riporto del credito derivante da periodi precedenti.
Per il primo trimestre 2021, il modello IVA TR deve risultare inviato entro e non oltre venerdì 30 aprile 2021.
Proponiamo una guida all’adempimento, arricchita di esempi pratici
Modello IVA TR: generalità
Il Direttore dell’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 26 marzo 2020 ha approvato il modello IVA TR (che è stato aggiornato il 22 marzo 2021 con l’inserimento delle percentuali dei righi TA4 e TB4 a seguito dell’introduzione della nuova percentuale di compensazione del 6,4% prevista dal D.M. 5 febbraio 2021, applicabile alle cessioni di legno e di legna da ardere da parte di produttori agricoli in regime speciale Iva) con le relative istruzioni, da utilizzare:
- per la richiesta di rimborso;
o:
- per l’utilizzo in compensazione;
del credito Iva trimestrale, comprensivo del prospetto riepilogativo riservato all’ente o società controllante per l’istanza di rimborso o per l’utilizzo in compensazione dell’analogo credito trimestrale del gruppo.
Specificamente, a norma dell’art. 38-bis, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a € 2.582,28 e che intendono, in tutto o in parte:
- chiedere il rimborso di tale somma;
oppure:
- procedere all’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio1997, n. 241;
devono necessariamente procedere a inviare all’Agenzia delle entrate il modello IVA TR.
Ai fini operativi, il credito infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti Iva che risultano in possesso dei requisiti espressamente previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell’art. 30 del decreto Iva, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.
In alternativa, come previsto dall’art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.
Al riguardo, si pone in rilievo che:
- per le richieste di compensazione di entità superiore a € 5.000,00 sussiste l’obbligo dell’apposizione del visto di conformità;
- per l’utilizzo in compensazione del credito Iva per importi superiori a € 5.000,00 annui, è necessario attendere il decimo giorno successivo a quello di invio dell’istanza;
- invece per le richieste di rimborso di ammontare fino a € 30.000,00 non sussiste la necessità di prestare la garanzia;
- mentre per i soggetti Isa che hanno conseguito un punteggio almeno pari a 8 per il 2019 o a 8,5 quale media per il 2018-2019, sussiste la possibilità di beneficiare dell’esonero sia dal visto di conformità, sia dalla garanzia per un’entità non superiore a € 50.000,00 annui.
Il modello IVA TR è costituito, come meglio verrà illustrato di seguito, da cinque facciate, di cui:
- le prime due, inerenti al frontespizio riepilogativo, contengono:
- l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
- le informazioni e i dati del soggetto passivo Iva o contribuente, compreso il riquadro sull’impegno alla presentazione telematica da parte dell’intermediario abilitato;
- la terza e la quarta, inerente al modulo, contenenti tutti i dati contabili richiesti ai fini dei rimborsi del tributo trimestrale, e costituite da quattro quadri (TA, TB, TC e TD) nei quali è necessario procedere sia a riepilogare le operazioni attive e passive, sia ad individuare l’eccedenza detraibile, sia, infine, a verificare la sussistenza dei presupposti per la richiesta del rimborso;
- la quinta, inerente al prospetto riepilogativo (quadro TE), che si deve ritenere riservato alla società o all’ente controllante ai fini della richiesta di rimborso (o della comunicazione dell’utilizzo in compensazione) del credito trimestrale di gruppo;
- l’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
deve essere presentato, esclusivamente mediante invio per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento e, quindi:
entro la fine del mese di |
per il credito Iva del |
aprile |
per il primo trimestre (mesi di gennaio, febbraio e marzo) |
luglio |
per il secondo trimestre (mesi di aprile, maggio e giugno) |
ottobre |
per il terzo trimestre (mesi di luglio, agosto e settembre) |
N.B.: il mo |