In ordine alla sussistenza o meno della individuazione della soggettività passiva del bookmaker estero, che, mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svolto attività di gestione delle scommesse senza concessione, la Corte costituzionale ha evidenziato che tale previsione si prestava ad una duplice opzione interpretativa, laddove la disposizione interpretativa del 2010 è intervenuta proprio al fine di esplicitare il contenuto della incerta previsione.
Tale fattispecie, dunque, doveva essere collocata nell'ambito della esimente dalle sanzioni, sussistendo, almeno fino al momento della entrata in vigore della disciplina interpretativa, una condizione di obiettiva incertezza normativa.
La Corte di Cassazione ha stilato un vero e proprio “decalogo” per individuare quando sussistono profili di incertezza tali da configurare l’esimente dalle sanzioni, ex art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 472/97: il caso del bookmaker senza concessione.
Bookmaker esteri e incertezza normativa
Nel caso di specie, l'Agenzia delle dogane aveva notificato ad una società estera, esercente l'attività di raccolta scommesse priva di concessione, un avviso di accertamento con il quale era stato contestato il mancato versamento dell'imposta unica sulle scommesse per l'anno 2009, quale soggetto obbligato in solido con altra Snc, che, per suo conto, svolgeva l'attività di ricevitoria.
Avverso l 'atto impositivo la società aveva proposto ricorso, che era stato parzialmente accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale limitatamente alle sanzioni.
La società aveva poi proposto appello principale, per non essersi il giudice di primo grado pronunciato sul motivo di ricorso relativo alla carenza di legittimazione passiva della stessa società e per avere deciso su questioni non oggetto di controversia, mentre l'Agenzia delle dogane aveva proposto appello incidentale in ordine alla statuizione sulle sanzioni.
La Commissione Tributaria Regionale aveva quindi rigettato l'appello principale e accolto quello incidentale, ritenendo in particolare che la fattispecie in esame fosse disciplinata dal decreto legislativo n. 504/1998, che, all'art. 3, comma 1, individua quali soggetti passivi dell'imposta unica coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scommesse, nonché dalla successiva norma interpretativa, di cui all'art. 1, comma 66, lett. b), legge n. 220/2010, secondo cui soggetto