Milleproroghe 2021 – Legge 26/2/2021 n. 21 in Gazzetta Ufficiale

Durante la fase di conversione sono stati proposti ed approvati degli emendamenti che fanno confluire all’interno del Milleproroghe le previsioni del DL 183/2020 e dei DL 3/2021 e 7/2021. Vediamo di riepilogare le previsioni del Milleproroghe nella versione convertita.

Convertito il decreto “Milleproroghe 2021”, nella Legge 26 febbraio 2021, n. 21 

Il DL 183 del 31/12/2020 è stato convertito nella Legge 26 febbraio 2021 n. 21, con tutta una serie di modifiche.

La nuova legge è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 51 dell’1/3/2021. Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2021.

Durante la fase di conversione, sono stati proposti ed approvati degli emendamenti che fanno confluire all’interno del Milleproroghe le previsioni del DL 183/2020 e dei DL 3/2021 e 7/2021 che contenevano sostanzialmente proroghe di adempimenti e di scadenze di pagamento di natura fiscale.

Il Milleproroghe 2021 procede con la loro abrogazione e facendo salvi gli effetti delle loro previsioni.

Vediamo di riepilogare le previsioni del Milleproroghe nella versione convertita.

Argomento

Previsione normativa

Norma

Vendite online su piattaforme digitali

Viene disposto il rinvio:

  • di 6 mesi – dal 31/12/2020 al 30/6/2021 – dell’obbligo, per i soggetti che gestiscono piattaforme digitali, di comunicare all’Agenzia delle Entrate, i dati dei fornitori e le transazioni effettuate. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1/6/2020, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma;
     
  • al 1/7/2021 dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni), che prevedono l’applicazione del regime fiscale del reverse charge, in caso di vendite o cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet, pc e laptop, effettuate tramite piattaforme online

Art. 3, co. 3

Invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria

Spostamento dal 1/1/2021 al 1/1/2022 dell’obbligo di trasmettere i corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria tramite i registratori telematici (art. 2, comma 6-quater, secondo periodo, del D.lgs. n. 127/2015)

Art. 3, co. 5

Assemblee societarie

In materia di svolgimento delle assemblee delle società per l’approvazione dei bilanci 2020:

  • viene posticipato a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il termine entro il quale l’assemblea ordinaria delle Spa ed s.r.l. deve essere convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2020.
  • sono estese alle assemblee sociali tenute entro il 31/7/2021 le procedure semplificate di svolgimento delle stesse già prevista nell’art. 106 del DL 18/2020 (Cura Italia).
  • Con tale previsione, per le assemblee tenute entro il 31/7/2021:
    • le società di capitali, le società cooperative e mutue assicuratrici, possono stabilire nell’avviso di convocazione delle assemblee (ordinarie o straordinarie) che l’espressione del voto avvenga in via elettronica o per corrispondenza e che l’intervento all’assemblea si verifichi mediante mezzi di telecomunicazione, anche laddove l’utilizzo di tale strumento non sia contemplato negli statuti. Non è necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nel medesimo stesso luogo, ove la loro presenza sia prevista;
       
    • le S.r.l. potranno esprimere il voto mediante consultazione scritta o per consenso per iscritto;
       
    • le società quotate, oltre alle modalità di voto a distanza e alle modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, potranno avvalersi dell’istituto del rappresentante designato anche quando lo statuto disponga diversamente; nell’avviso di convocazione, tali società possono prevedere che lo svolgimento dell’intervento in assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato, con la conseguenza che la facoltà del socio di conferire delega a tale soggetto diventa modalità obbligatoria. Per agevolare il ricorso a tale istituto, al rappresentante designato potranno essere conferite deleghe e sub-deleghe, sia tramite il modulo di delega contenuto nell’Allegato 5A del Regolamento Emittenti sia tramite delega e subdelega ordinaria;
       
    • le società quotate, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, potranno ricorrere all’istituto del rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies TUF per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie, anche ove eventuali clausole statutarie dispongano diversamente e potranno prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante

Art. 3, co. 6

Assemblee di associazioni e fondazioni

Proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30/4/2021 della possibilità prevista dall’art. 73 del DL 18/2020 (Cura Italia) di svolgere in videoconferenza le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, delle fondazioni nonché delle società, comprese quelle cooperative e i consorzi.

Art. 19

Sottoscrizione contratti bancari

proroga fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 30/4/2021 delle disposizioni dell’art. 4 del DL 23/2020 (decreto Liquidità) e degli artt. 33 e 34 del DL 34/2020 (decreto Rilancio) in tema di sottoscrizione semplificata dei contratti bancari, finanziari, assicurativi, nonché di collocamento dei buoni fruttiferi postali dematerializzati.

Art. 19

Garanzia SACE

 

proroga dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività della garanzia SACE (Garanzia Italia) sulle emissioni di titoli di debito da parte delle imprese colpite dagli effetti della pandemia cui sia attribuito un rating pari ad almeno BB- o equivalente

Art. 3, co. 6/bis

Aggiornamento professionale dei revisori legali

A causa dell’emergenza epidemiologica, gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022

Art. 3, co. 7

Lotteria degli scontrini

Spostato al 1/3/2021 la decorrenza del termine per i consumatori, nel caso in cui gli esercenti rifiutino di acquisire il codice lotteria al momento dell’acquisto, di effettuare le relative segnalazioni sul portale della Lotteria.

Art. 3, co. 10

Agevolazioni prima casa

Proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2021 della sospensione dei termini previsti ai fini del mantenimento del beneficio prima casa e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa; il differimento interessa i seguenti termini:

  • il termine di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale l’acquirente è tenuto a trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’abitazione;
     
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente acquista un altro immobile da destinare ad abitazione principale propria dopo che ha trasferito l’immobile acquistato con i benefici c.d. “prima casa” prima del decorso dei cinque anni successivi alla stipula dell’atto di acquisto;
     
  • il termine di un anno entro il quale l’acquirente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso acquistata usufruendo dei benefici prima casa;
     
  • il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici “prima casa”, entro cui deve aver luogo il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, per tale ultimo atto di acquisto, di un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato di cui all’art. 7 della L. 448/1998.

Art. 3, co. 11/quinquies

IVA cessioni kit diagnostici

Limitazione dell’esenzione IVA, oltre che ai vaccini, solo ai diagnostici in vitro. Il precedente riferimento al Regolamento (UE) 2017/745, invece, faceva supporre che rientrassero tra gli strumenti diagnostici per Covid-19 con esenzione IVA anche dispositivi come saturimetri e pulsossimetri

Art. 3/ter

Restituzione crediti agevolati

Si consente alle imprese con sede o unità locali ubicate nel territorio italiano che abbiano beneficiato di crediti agevolati concessi dal Ministero dell’Università e Ricerca a valere sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca (FAR) di ottenere, su richiesta, la sospensione di 6 mesi del pagamento delle rate che scadono a gennaio 2021 e luglio 2021 con un corrispondente allungamento del piano di ammortamento

Art. 6, co 3

Adeguamento antincendio

  • proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022 del termine per il completamento dell’adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto ammesse al piano straordinario di cui al decreto del Ministro dell’interno 16/3/2012, previa presentazione entro il 30/6/2021 della SCIA attestante il rispetto di almeno 4 delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza delle strutture al fuoco; reazione dei materiali al fuoco; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione dei materiali al fuoco; locali adibiti a deposito;
     
  • proroga dal 30/6/2022 al 31/12/2021 del termine entro il quale le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2/10/2018, nonché quelle ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21/8/2017, devono completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 30/6/2021 della SCIA parziale;
     
  • proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2021 del termine per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell’istanza preliminare per l’esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e della SCIA sostitutiva dell’istanza per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi.

Art. 2, co. 4/octies

Bonus vacanze

Proroga di 6 mesi – dal 30 giugno al 31/12/2021 – del termine per usufruire del bonus vacanze per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché da agriturismo e da bed & breakfast. Si sottolinea che non è stato riaperto il termine per richiedere il bonus. Pertanto, la proroga riguarda solo i bonus che sono stati richiesti entro il 31/12/2020

Art. 7, co. 3/bis

Contributi editoria

Previsto rinvio di ulteriori 24 mesi dei termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici, previsti dalla legge di Bilancio 2019 (già prorogati dalla legge di Bilancio 2020). Quindi, parte dal 2023 la riduzione progressiva dell’importo complessivamente erogabile a ciascuna impresa, fino alla totale abolizione a decorrere dall’annualità di contributo 2026, per le seguenti categorie di imprese editrici di quotidiani e periodici:

  • imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
     
  • enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto.

Art. 7, co. 4/ter

Dipendenti degli organismi dello spettacolo dal vivo

Viene consentono agli organismi dello spettacolo dal vivo di utilizzare le risorse loro erogate per il 2021 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) anche per integrare le misure di sostegno del reddito dei propri dipendenti, in misura comunque non superiore alla parte fissa della retribuzione continuativamente erogata prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio e, in ogni caso, limitatamente al periodo di ridotta attività degli enti.

Art. 7, co. 4/quater

Enti terzo settore

Le società di mutuo soccorso già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice (3 agosto 2017) possono trasformarsi entro il 31/12/2021 in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale senza devoluzione del patrimonio.

Art. 11, co. 1

Prestazioni pensionistiche indebite

È prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per il recupero, da parte dell’INPS, delle prestazioni pensionistiche indebite, con riferimento agli indebiti che emergano dalle verifiche dei redditi concernenti il periodo d’imposta 2018. La proroga del termine concerne i trattamenti pensionistici della “Gestione previdenziale privata”.

Art. 11, co. 5

Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali

Sono sospesi dal 31/12/2020 al 30/6/2021 la decorrenza dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, co. 9, della L. 335/1995. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso dei termini di prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31/12/2020 – 30/6/2021), l’inizio stesso sarà differito alla fine del periodo.

Art. 11, co. 9

Accesso ai trattamenti di integrazione salariale

Sono differiti al 31/3/2021 i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31/12/2020. Il differimento viene ammesso nel limite di spesa di 3,2 milioni di euro per l’anno 2021.

Art. 11, co. 10/bis

Contratti di rete con causale di solidarietà

Al fine di favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti proroga al 2021 la possibilità di stipulare – in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge – i contratti di rete con causale di solidarietà (di cui ai commi da 4-sexies a 4-octies dell’art. 3 del D.L. 5/2009).

Art. 12, co.1

Smart working semplificato

 

Sono prorogate fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30/4/2021:

  • le disposizioni di cui all’art. 90, co. 3 e 4, del DL 34/2020 (decreto Rilancio), che prevedono che i datori di lavoro privati possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo quindi dagli accordi individuali previsti dalla normativa vigente, e che gli stessi datori comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile;
     
  • le disposizioni di cui all’art. 263, co. 1, del DL 34/2020, secondo cui le pubbliche amministrazioni possono ricorrere al lavoro agile in forma semplificata, prescindendo dagli accordi individuali richiesti dalla normativa vigente

Art. 19

Riduzione cuneo fiscale

Per le prestazioni rese a decorrere dal 1/1/2021, la detrazione spetta nei seguenti importi:

  • 960 euro, aumentati del prodotto tra 240 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
     
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro;
     
  • alla lettera c) viene precisato che se in sede di conguaglio qualora la detrazione si riveli non spettante, i sostituti di imposta provvedono al recupero dell’importo non spettante in 10 rate di pari ammontare (rispetto alle previgenti 8 rate) a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio oltre i 28.000 euro e fino a 40.000 euro prevista per il solo secondo semestre 2020, dall’articolo 2 D.L. n. 3/2020 e resa permanente dall’art. 1, co. 8, della legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020).

Art. 22/sexies

Società benefit

Il legislatore è intervenuto sulla disciplina del credito d’imposta previsto dall’art. 38-ter del DL 34/2020 (decreto Rilancio) per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit, estendendo la possibilità di fruire del bonus anche per i costi sostenuti nel primo semestre 2021. Il credito d’imposta viene reso utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021, in luogo di prevederne tale uso per il solo anno 2021

Art. 12, co. 1/bis

Fondo per la crescita sostenibile

conferma fino al 30 giugno 2021 la facoltà, concessa agli intermediari finanziari non professionali di concedere finanziamenti a condizioni più favorevoli di quelle esistenti sul mercato – fino al volume complessivo di 30 milioni di euro e per importi unitari non superiori a 40.000 euro per ciascun finanziamento – per la costituzione di nuove imprese, nelle forme di società o società cooperativa, da parte di lavoratori di imprese in crisi o provenienti da imprese in crisi, nonché per la promozione e lo sviluppo di società cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata e di cooperative sociali per la salvaguardia dei livelli di occupazione

Art. 12, co. 8/bis

Finanziamenti agevolati

Proroga dal 31/12/2021 al 31/12/2022 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19

Art. 17, co. 1/bis e 1/ter

Mercato tutelato dell’energia e del gas

Rinvio dal 1/1/2022 al 1/1/2023, del:

  • di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici nel mercato del gas;
     
  • termine di cessazione di cessazione del regime di tutela del prezzo nel mercato dell’energia elettrica per le micro imprese e per i clienti domestici.

Art. 12, co. 9/bis

Proroga incentivi biogas

Proroga dal 2020 al 2021 gli incentivi, introdotti dalla legge di Bilancio 2019, per gli impianti alimentati a biogas con potenza elettrica non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di un’impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l’80% da reflui e materie derivanti dalle aziende agricole realizzatrici e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto L’accesso agli incentivi è stato condizionato all’autoconsumo in sito dell’energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.

Art. 12, co. 9/ter

Etichettatura degli imballaggi

Differita al 31/12/2021 la sospensione degli obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi posti a carico dei produttori previsti dell’articolo 219, comma 5, primo periodo, del Codice dell’Ambiente (D.Lgs. 152/2006).

Art. 15, co. 6

Blocco sfratti

Esteso fino al 30/6/2021 la sospensione:

  • dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili per mancato pagamento del canone alle scadenze (sfratto per morosità);
     
  • dell’esecuzione dei provvedimenti contenenti l’ingiunzione di rilasciare l’immobile venduto, adottati dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 586, comma 2, c.p.c., relativamente ad immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
     
  • Delle procedure esecutive immobiliari aventi ad oggetto l’abitazione principale del debitore.

Art. 13, co. 13 e 14

Sisma 2016/2017 Italia centrale

Misure adottate:

  • il comma 1 esenta le attività produttive per l’anno 2021 dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione esposizione pubblicitaria e dal canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
     
  • il comma 2 proroga al 31/12/2021 le esenzioni previste per determinate utenze (energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia) localizzate nelle “zone rosse” all’interno delle località colpite dal sisma:
    • il comma 3 prevede il differimento:
      • dal 31/12/2020 al 31/12/2021 dei termini entro i quali, nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24/8/2016, è possibile utilizzare le procedure derogatorie previste per il deposito temporaneo delle macerie derivanti da tali eventi sismici e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, nonché per il trattamento e il deposito dei materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione di strutture abitative di emergenza o altre opere provvisionali connesse all’emergenza in corso nei territori in questione;
         
      • dal 31/12/2021 al 31/12/2022 l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31/12/2021, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze commissariali per le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei medesimi territori;
         
  • il comma 4 prevede, sempre per i medesimi territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017, l’affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi inferiori a 150.000 euro, in deroga alle norme del Codice dei contratti pubblici, fino al completamento delle previste attività di ricostruzione.

Art. 17/ter

Sisma 2016/2017 Italia centrale

Ulteriori misure:

  • proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2021 delle agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore dei titolari delle utenze di energia elettricaacqua e gas, assicurazioni e telefonia relative a immobili inagibili in seguito agli eventi sismici;
     
  • estensione agli anni 2021 e 2022 la possibilità di escludere gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o inagibili in seguito a calamità naturali dal calcolo del patrimonio immobiliare ai fini dell’accertamento dell’indicatore della situazione patrimoniale (Isee);
     
  •  incremento di 180 milioni di euro le risorse destinate all’erogazione dei contributi per interventi su edifici danneggiati dagli eventi sismici in questione e già interessati da precedenti eventi sismici;
     
  • proroga dal 31/12/2020 al 31/12/2023, dell’efficacia delle disposizioni in materia di impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da alcuni eventi sismici. Inoltre, estende tale regime ad ulteriori risorse destinate al finanziamento degli interventi inerenti alla ricostruzione pubblica o privata, all’assistenza alla popolazione e alla ripresa economica dei territori colpiti da sisma o evento calamitoso;
     
  • previsione che i soggetti conduttori di un immobile in virtù di contratti di locazione pluriennale riferiti ad immobili adibiti ad abitazione principaledistrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24/8/2016, possono usufruire di un contributo, nel limite di 600.000 euro per l’anno 2021, non superiore all’importo dovuto per il pagamento di contributi per il rilascio del permesso di costruire.

Art. 17/quater

Misure in materia di accertamento

Interventi già individuati dal DL 3/2021:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8/3/2020 ed il 31/12/2020, sono notificati nel periodo compreso tra il 1/3/2021 e il 28/2/2022. Nello stesso periodo si procede agli invii di una serie di ulteriori atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti;
     
  • proroga di 14 mesi dei termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’art. 25, comma 1, lettere a) e b) del DPR 602/973;
     
  • proroga al 28/2/2021 il termine finale di scadenza dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie;
     
  • differimento al 28/2/2021 della scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti titolati, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, pensione e trattamenti assimilati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi. Restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposti (art. 27, co. 1, D.Lgs. 46/1999).

Art. 22/bis

Imposta sui servizi digitali

Viene sostituito e modificato l’art. 2 del DL 3/2021 prevedendo la proroga del termine di versamento dell’imposta sui servizi digitali dal 16 febbraio al 16/3/2021 e quello di presentazione della relativa dichiarazione dal 31 marzo al 30/4/2021.

Art. 22/quater

 

mercoledì 3 marzo 2021

A cura di Gianfranco Costa

 

Questo intervento è la prima parte di un articolo più ampio, tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico:

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