In applicazione del regime delle società estere controllate (o controlled foreign companies, o “CFC”), i redditi conseguiti da un soggetto estero partecipato, controllato da un soggetto residente nel territorio dello Stato italiano sono attribuiti e tassati in capo a quest’ultimo anche in assenza di effettiva distribuzione: il regime CFC si applica ai soggetti IRPEF e IRES residenti in Italia che detengono, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona il controllo di una impresa, società o altro ente, residente o localizzato in Paesi con regimi fiscali “favorevoli”, non più individuato o individuabile mediante l’appartenenza o meno ad un “elenco” di Paesi (list) bensì, solamente in presenza di specifici requisiti.
I redditi della società controllate
Direttiva ATAD 1 e CFC rules
Il DLgs. n. 142/2018, di recepimento della direttiva ATAD ha innovato sensibilmente la disciplina delle CFC (dal 2019), riformulando il testo dell’art. 167 TUIR: la nuova disciplina presenta rilevanti novità in tema di presupposti ed esimenti.
La norma trova applicazione per i soggetti non residenti che vedono verificarsi almeno una delle seguenti condizioni:
- sono controllati direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, da parte di un soggetto residente cui la norma risulti applicabile;
- oltre il 50% della partecipazione ai loro utili è detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona, da un soggetto residente cui la norma risulti applicabile.
Ai fini dell’applicazione della disciplina domestica, a partire dal 2019 rileva la produzione, all’estero, di ricchezza originata da passive incomes, anche a prescindere dalla giurisdizione in cui essi si trovino (UE o extra UE) al ricorrere di determinate circostanze.
L’imputazione per trasparenza in capo al socio residente dei redditi prodotti all’estero, anche in ipotesi di mancata effettiva distribuzione, avverrà laddove le imprese, società o enti non residenti siano congiuntamente:
- assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 50% di quella domestica.
Viene, altresì, prevista l’irrilevanza delle variazioni non permanenti della base imponibile;
- i relativi proventi derivino per oltre un terzo da passive incomesnonché da proventi derivanti da operazioni di compravendita di beni e prestazioni di servizi con valore economico aggiunto scarso o nullo, effettuate con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente.
Rimangono esclusi i soggetti controllati non residenti non black list che ricavino proventi per oltre 2/3 da attività industriali e commerciali, a prescindere dal livello di tassazione effettiva.
Il reddito estero:
- è imputato ai soggetti residenti nel periodo d’imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto controllato non residente, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili detenuta, direttamente o indirettamente;
- è determinato a seconda delle sue caratteristi