Socio di SRL non lavoratore: il trattamento previdenziale

Se una persona esercita all’interno della società la sola attività di amministratore ma non esercita alcuna attività lavorativa propria come socio (non esercita cioè le funzioni di commerciante, artigiano, agricolo) avrà il solo obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.

Il Socio non versa i contributi INPS. Se amministratore versa alla Gestione Separata

versamento contributi inps socio non lavoratore di srlSi dibatte spesso in merito alla contribuzione previdenziale che si deve versare nella situazione in cui un soggetto è socio di SRL ed allo stesso tempo ricopre anche la carica di amministratore.

Le controversie con l’INPS vanno avanti da tanti anni; se ne sono occupati tanti Tribunali e Corti d’appello, più volte la Cassazione ed anche la Corte Costituzionale (Sentenza 15/2012).

Nel 2010 (Legge 122) il Legislatore è intervenuto per fornire una interpretazione autentica necessaria allo scopo di ribaltare il risultato della sentenza 3240/2010 delle Sezioni Unite della Cassazione.

Ma le controversie sono continuate e numerose sono state le occasioni in cui la Cassazione è tornata ad occuparsi della questione.

Ora annotiamo una ennesima decisione, questa volta sotto forma di Ordinanza, la n. 1759 pubblicata il 27/1/2021.

Ancora una volta la Corte fissa dei principi chiari, che proviamo a riassumere con la massima semplicità.

L’esercizio dell’attività di amministratore (che consiste ad esempio nella supervisione, nell’essere referente per i clienti e i fornitori, nell’assunzione di dipendenti) è attività distinta da quella di socio-lavoratore, cioè dal prestare la propria attività lavorativa commerciale o artigianale o agricola all’interno della società.

Se una persona esercita ambedue le dette attività (amministratore e socio-lavoratore) opera l’articolo 1,  comma 208, della Legge 662/1996, come interpretato dal DL 78/2010, secondo cui: il principio per il quale in caso di svolgimento di più attività svolte in forma di impresa di commercianti, artigiani e coltivatori diretti, si determina comunque l’iscrizione ad una sola gestione previdenziale, non opera per i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale denominata “separata”, di cui all’articolo 2, comma 26, della Legge 335/1995.

Principio su cui INPS ha basato sempre i propri accertamenti e verso cui la sentenza di cassazione ancora una volta si è espressa, dando una interpretazione ben definita.

NON opera il criterio dell’unificazione della posizione previdenziale in una unica gestione secondo l’individuazione dell’attività prevalente regolata dal comma 208 dell’art. 1 della Legge 662/1996, che testualmente recita:

“Qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

Si tratta invece di attività distinte ed autonome soggette agli obblighi contributivi nelle diverse gestioni assicurative a seconda del ricorrere dei distinti requisiti.

 

 

Tre possibili situazioni del socio di SRL

  1. Pertanto se una persona esercita all’interno della società la sola attività di amministratore ma non esercita alcuna attività lavorativa propria come socio (non esercita cioè le funzioni di commerciante, artigiano, agricolo) avrà il solo obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS.
  2.  Viceversa se una persona socio di SRL esercita all’interno della azienda una attività lavorativa materiale ed esecutiva avrà l’obbligo di iscrizione alla gestione INPS commercianti o artigiani o agricoltori.
  3. Se la persona esercita contemporaneamente sia l’attività di amministratore che quella di socio che presta la sua attività materiale all’interno della società dovrà iscriversi:
     

    • alla gestione separata per il versamento dei contributi in relazione al compenso di lavoro autonomo percepito per tale attività;
       
    • e dovrà altresì iscriversi alla gestione artigiani o commercianti per l’attività esercitata e versare i contributi sul reddito maturato e a lui proporzionalmente attribuito dalla società.

      Chissà se l’INPS si vorrà finalmente adattare alla situazione senza dar seguito ad ulteriori contenziosi…

 

 

Ci eravamo occupati del caso tantissimi anni fa:
La casistica INPS sull’iscrizione degli amministratori di SRL commerciali
Amministratore di srl e suo socio lavoratore

 

CommercialistaTelematico

Lunedì 1 febbraio 2021