La casistica INPS sull’iscrizione degli amministratori di SRL commerciali

Il 13 febbraio 2007 la Corte d’Appello di Bologna è intervenuta in merito alla spinosa questione d’interpretazione dell’art. 1, comma 203, della legge n. 335/1996, affermando che il socio amministratore di SRL commerciali iscritto alla cosiddetta gestione separata non è tenuto alla contribuzione prevista dall’art. 1, comma 203, legge n. 662/1996.

Trattamento previdenziale degli amministratori di SRL – le fonti normative

Con la norma in questione il legislatore ha voluto includere l’obbligo assicurativo alla gestione commercianti ai titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, alla condizione che la “partecipazione” al lavoro aziendale avesse carattere di “abitualità e prevalenza”.

Questa formulazione è stata la fonte di vari contenziosi, con rispettive diverse posizioni.

L’INPS nella circolare n. 32 del 15 febbraio 1999 adduceva che  nel lavoro aziendale rientra sia l’attività esecutiva, ad esempio vendita di prodotti, sia l’attività di organizzazione e di direzione.

La conseguenza era una generalizzata richiesta della contribuzione in questione, aggiuntiva alla già esistente contribuzione a carico degli amministratori (quella prevista dalla legge n. 335/1995 sui collaboratori coordinati e continuativi, meglio conosciuta come gestione separata).

Di contro si diffondeva un’interpretazione incentrata sulla valorizzazione del comma 208 dello stesso articolato in questione, il quale espressamente dispone che qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività, alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

 

Infine, la terza interpretazione elencava diversi punti cui fare riferimento

  • negazione di un’incompatibilità assoluta tra le due forme contributive in questione;
     
  • conseguente obbligo di verifica sul tipo di effettiva attività posta in essere dal socio amministratore, al fine di verificare se la stessa sia riconducibile ad un’attività di gestione e di impulso della società (nel qual caso bastava l’iscrizione alla gestione separata), ovvero rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e al suo raggiungimento operativo (qui, invece, la doppia contribuzione poteva risultare astrattamente lecita); 
     
  • rimaneva ferma anche per questa linea interpretativa la necessità che la mera attività di lavoro fosse preponderante rispetto a quella gestionale, e che fosse qualificata dai caratteri della prevalenza e dell’abitualità;
     
  • l’onere della prova sulla effettiva sussistenza di questi ultimi requisiti rimaneva poi a carico dell’INPS richiedente l’ulteriore contribuzione, in virtù dei principi generali riguardanti la ripartizione dello stesso onere.

 

Detto ciò, l’INPS non trovando conforto alle sue tesi, ripiegava nell’esaminare la questione caso per caso. La giurisprudenza ha tentato di mettere la sua voce al capitolo, al fine di risolvere e dettare direttive certe, ma senza esiti definiti.

Ora arriva la sentenza della Corte d’Appello di Bologna che, molto probabilmente, riuscirà a mettere d’accordo le parti sulla linea da adottare.

 

 

La sentenza

La Corte ribadisce che in tutti i casi è l’INPS a dover provare la sussistenza dei relativi presupposti,  riferendosi, appunto, ai caratteri della continuità e della prevalenza della prestazione di puro lavoro. All’uopo risolve la problematica in questione valorizzando la struttura letterale del comma 208, ed in particolare dell’inciso “varie attività autonome”.

In merito, la Corte emiliana deduce che la norma non pone alcuna distinzione tra le “varie attività autonome”, né individua “peculiari connotazioni in ordine a ciascuna delle stesse”, e quindi, ai fini dell’applicabilità, è sufficiente che tali attività siano esercitate in regime di autonomia, anche nell’ambito della medesima impresa, con la conseguenza che anche l’esercizio di un’attività di amministrazione giuridicamente riconducibile ad una prestazione coordinata e continuativa, inquadrata nella gestione separata, si rivela bastevole e sufficiente ai fini dell’applicazione del comma 208 dell’art. 1 della legge n. 662/1996.

Conclude la Corte rilevando che l’interpretazione propugnata oltre ad essere l’unica compatibile con il tenore letterale della norma sopra riportata, è avvalorata o almeno non contraddetta dal carattere sostanzialmente residuale della gestione separata rispetto alle altre gestioni delle attività lavorative autonome, dato che solo per queste ultime si pone il problema di evitare la possibilità di una doppia iscrizione in ragione della difficoltà di individuare l’elemento che le caratterizza ai fini della tutela previdenziale e dei relativi obblighi.

Infatti le varie attività lavorative autonome, a differenza di quelle subordinate, pongono una serie di problemi classificatori di non sempre agevole soluzione, anche a fronte della molteplicità dei regimi contributivi previsti per le stesse.

Il legislatore ha voluto sancire la regola della esclusione della doppia contribuzione allo scopo di favorire la piena attuazione delle novità introdotte nella relativa disciplina previdenziale, in attesa di verificarne gli esiti e nella prospettiva di un’armonica ricomposizione dell’intero sistema, che possa finalmente eliminare diversità e squilibri che determinano le differenze tra i vari regimi contributivi, le quali, a loro volta, si riflettono nella disparità della prestazione.

 

 

NdR: Se desideri approfondire…

Amministratore di srl e suo socio lavoratore

Socio di SRL che non presta la propria attività lavorativa: non versa i contributi INPS. Se amministratore versa alla Gestione Separata

 

Redazione

Aprile 2007