La Legge di bilancio 2021 ha prorogato al 31 marzo 2021 la scadenza della facoltà di proroga e di rinnovo senza causale dei contratti a termine.
Tuttavia, la possibilità riguarda soltanto i rapporti a termine che non hanno già fruito della stessa possibilità (proroga o rinnovo acausali) delle precedenti normative anti-Covid-19 (Decreto Rilancio e Decreto Agosto con proroga scadente al 31 dicembre 2020). Approfondiamo meglio…
Contratti a termine: i punti fondamentali della normativa da tenere in considerazione
Come noto il contratto a tempo determinato, in via generale, può avere una durata superiore ai 12 mesi solo in presenza di particolari causali ovvero:
- esigenze temporanee ed oggettive estranee all’ordinaria attività;
- ragioni sostitutive;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei significativi e non programmabili dell’attività ordinaria (in caso di stipulazione di un contratto superiore ai 12 mesi in assenza di una delle causali giustificatrici, il contratto si trasforma in un rapporto a tempo indeterminato dalla data di superamento dei 12 mesi).
Nota: tale limite massimo può essere derogato nei seguenti casi:
- stipula di un nuovo contratto a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio;
- ricorso alla contrattazione collettiva, anche aziendale, che può prevedere in deroga un limite temporale più elevato.
In materia di proroghe e rinnovi il contratto a termine può essere rinnovato solo in presenza di una delle causali previste dalla legge solo entro il periodo massimo dei 12