La Legge di Bilancio 2021 aumenta a 10 giorni la durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore, titolare di rapporto di lavoro subordinato, il cui figlio nasca nel corso del 2021.
Congedo obbligatorio del padre lavoratore: premessa generale
La Legge di bilancio 2021, Legge n. 178-2020, in riferimento alla nascita del figlio avvenuta nel corso dell’anno 2021, ha disposto l’aumento a 10 giorni della durata del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per il padre lavoratore titolare di rapporto di tipo subordinato (disposizione valida anche nel caso di “morte perinatale” del figlio).
La durata del periodo di astensione è stata dettata in ambito Europeo dalla direttiva 2019/1158 del 20 giugno 2019 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza, pubblicata sulla GUUE del 12 luglio 2019 e pertanto il Legislatore ogni anno apporta modifiche nel rispetto di tale disposizione (ora è stato raggiunto il limite dei 10 giorni).
Nota: la legge Fornero (Legge 28 giugno 2012, n. 92) ha istituito per prima il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre.
Il periodo di 10 giorni di astensione vale per la nascita del figlio avvenuta tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
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