I dividendi rappresentano gli utili derivanti dal possesso di un titolo partecipativo (quote o azioni) in società di capitali, enti non commerciali residenti e società ed enti non residenti e sono da considerare tali anche gli utili distribuiti nell’ambito del recesso e dell’esclusione del socio, della riduzione del capitale esuberante e della liquidazione, anche concorsuale della società. 
In questo contributo ne esaminiamo limiti e criteri di tassazione.
Distribuzione degli utili e il Codice civile

Al fine di tutelare il patrimonio societario e garantire i creditori della società e tutti gli interessati coinvolti, sono state poste infatti, le seguenti limitazioni:
- non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato;
 - se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
 
Inoltre non si può dar luogo alla ripartizione degli utili se:
- nell’attivo dello Stato Patrimoniale della società sono iscritti immobilizzazioni immateriali, quali i costi di impianto e di ampliamento o i costi di ricerca e sviluppo non coperti da riserve disponibili;
 - in presenza di perdite rinviate da precedenti esercizi, la società ha in circolazione obbligazioni il cui ammontare eccede il doppio della somma del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite;
 - alla formazione dell’utile hanno concorso plusvalori iscritti a Conto economico su “partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto”;
 - qualora la società ha emesso prestiti obbligazionari che siano maggiori al 200% del capitale sociale, della riserva legale e delle altre riserve disponibili ai fini della copertura delle perdite.
 
Limiti alla distribuzione di utili
Per quanto concerne i limiti alla distribuzione delle riserve, per il Codice Civile la distribuzione delle riserve, sia di utili che di capitali o delle altre riserve, è deliberata dall’assemblea dei soci, la quale può liberamente porre dei limiti alla distribuzione e ha facoltà di scegliere quale riserva distribuire per prima.
La società deve comunque attenersi all’OIC 28 che precisa quando le riserve sono distribuibili o non distribuibili, sicchè occorre verificare:
- la destinazione a riserva legale nella misura del 5% degli utili netti annuali fino al raggiungimento del 20% del capitale sociale;
 - che lo Statuto sociale non preveda eventuali vincoli di destinazione dell’utile di esercizio sempre che non siano lesive del diritto alla percezione di utili da parte dei soci;
 - l’esistenza per di categorie di azioni che danno diritto a privilegi particolari nella distribuzione;
 - l’esistenza di perdite di esercizio di anni precedenti che necessitano di copertura;
 - se il capitale sociale deve essere integrato, in quanto ridotto per perdite di esercizio precedenti.
 
Nella voce C15) “Proventi da partecipaz

