Può capitare che tra i motivi di ricorso i contribuenti eccepiscano l’incompetenza territoriale dell’organo accertatore ad eseguire la relativa istruttoria fiscale: tale contestazione rappresenta un valido motivo di ricorso?
La Cassazione sulla valenza delle verifiche della Direzione Regionale dell’Agenzia Entrate sull’attività istruttoria delle Direzioni Provinciali
A seguito di una verifica fiscale condotta dalla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate della Puglia, conclusasi con la notifica di un processo verbale di constatazione, l’Ufficio locale emetteva a carico di una società a responsabilità limitata cinque avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011.
Riuniti i ricorsi, la Commissione regionale aderiva alla ricostruzione erariale, rigettando le censure di parte privata.
Avverso il pronunciamento dei giudici di seconde cure, la società proponeva ricorso per cassazione, affidando la censura della sentenza a otto motivi di ricorso, tra cui la mancanza di competenza della Direzione regionale della Puglia ad effettuare accessi, ispezioni e verifiche: in pratica, la società opponeva che l’atto emesso sarebbe stato “viziato da una sorta di incompetenza “per materia” o “per valore”, o, per meglio dire, da una violazione delle regole interne dell’Agenzia di ripartizione dei compiti”.
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