Reati tributari: la combinazione tra nuove pene, confische e sanzioni

di Carlo Nocera

Pubblicato il 7 gennaio 2021

Con una serie di approfondimenti pubblicati su CommercialistaTelematico verranno affrontate le novità che hanno interessato l’intera disciplina dei reati tributari.
Ciascuna trattazione sarà caratterizzata dall’analisi della fattispecie corredata dei riferimenti normativi, di prassi e della giurisprudenza di legittimità più recente, nonché da esemplificazioni grafiche di ausilio per una migliore comprensione.

reati tributari pene confische sanzioniNei precedenti interventi sono state analizzate le modifiche normative che, nell’arco di 7 mesi – ossia dal dicembre 2019 al luglio 2020, hanno completamente ridisegnato l’assetto del D. Lgs. n. 74/2000: le azioni del Legislatore hanno infatti inciso sulle pene correlate alle fattispecie penali-tributarie e, per alcuni reati, hanno determinato l’avvento della confisca “allargata” e l’inclusione nei reati-presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs n. 231/2001.

La “combinazione” delle diverse modifiche, a mio avviso fin troppo evidentemente prive di coordinamento e di una ratio degna di tal nome, ha finito per generare una situazione decisamente complicata per le fattispecie penal-tributarie maggiormente rilevanti dell’intero impianto di cui al decreto legislativo n. 74/2000.

 

L’introduzione delle “circostanze attenuanti”

Innanzitutto, va considerato che, nell’ambito della rivisitazione delle pene, per determinate fattispecie si è assistito al mantenimento delle stesse nella “vecchia” misura – ossia quella ex ante L. 157/2019 – a fronte della commissione di un illecito ritenuto di minore gravità.

È il caso dei reati concernenti l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8): per queste fattispecie il Legislatore ha introdotto una soglia di 100.000 euro entro la quale il reato è considerato di minore offensività, tanto da meritare una pena immutata rispetto al passato; oltre i 100.000 eu