Ciascuna trattazione sarà caratterizzata dall’analisi della fattispecie corredata dei riferimenti normativi, di prassi e della giurisprudenza di legittimità più recente, nonché da esemplificazioni grafiche di ausilio per una migliore comprensione.
Nei precedenti interventi sono state analizzate le modifiche normative che, nell’arco di 7 mesi – ossia dal dicembre 2019 al luglio 2020, hanno completamente ridisegnato l’assetto del D. Lgs. n. 74/2000: le azioni del Legislatore hanno infatti inciso sulle pene correlate alle fattispecie penali-tributarie e, per alcuni reati, hanno determinato l’avvento della confisca “allargata” e l’inclusione nei reati-presupposto per l’applicazione della responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs n. 231/2001.
La “combinazione” delle diverse modifiche, a mio avviso fin troppo evidentemente prive di coordinamento e di una ratio degna di tal nome, ha finito per generare una situazione decisamente complicata per le fattispecie penal-tributarie maggiormente rilevanti dell’intero impianto di cui al decreto legislativo n. 74/2000.
L’introduzione delle “circostanze attenuanti”
Innanzitutto, va considerato che, nell’ambito della rivisitazione delle pene, per determinate fattispecie si è assistito al mantenimento delle stesse nella “vecchia” misura – ossia quella ex ante L. 157/2019 – a fronte della commissione di un illecito ritenuto di minore gravità.
È il caso dei reati concernenti l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti (art. 2) e l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8): per queste fattispecie il Legislatore ha introdotto una soglia di 100.000 euro entro la quale il reato è considerato di minore offensività, tanto da meritare una pena immutata rispetto al passato; oltre i 100.000 eu