La Legge di bilancio 2021 interviene sul superbonus 110% superando l’interpretazione restrittiva dell’Agenzia Entrate. In particolare vediamo cosa cambia in merito alla detraibilità delle spese per interventi sugli immobili di lusso e quali i limiti ancora in essere.
Sperbonus 110%: spese detraibili per lavori eseguiti su parti comuni
L’Agenzia delle entrate ha confermato, con la circolare n. 30/E del 2020, la possibilità di beneficiare della detrazione del 110 per cento per i lavori eseguiti sulle parti comuni dell’edificio e finalizzati al miglioramento della resa energetica, da parte dei proprietari di unità immobiliari abitative di lusso.
I dubbi traggono origine dalla lettera dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020 che esclude dal beneficio del Superbonus gli immobili aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9 (immobili di lusso).
In effetti, la formulazione della disposizione è equivoca e si presterebbe ad un’interpretazione restrittiva.
In particolare, il comma 15 – bis così recita:
“le disposizioni del presente articolo non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9”.
I dubbi, come detto, traggono origine dalla formulazione letterale della disposizione che fa riferimento “alle disposizioni del presente articolo”.
Il richiamo integrale all’intero articolo sembra, quindi, debba essere inteso sia