Con l’avvicinarsi della scadenza dell’anno 2020 e, come riportato dalla stampa specializzata (Lodoli- Santacroce in Il Sole 24 ore del 10 dicembre 2020, pag. 31), non essendoci nessuna novità, in tema di rimborsi, nella bozza di legge di Finanziaria 2021, le società che hanno pagato negli anni 2010 e 2011 le addizionali provinciali sulle accise dovranno tenere conto di quanto stabilito dalla giurisprudenza. In particolare, secondo la sentenza dell’11 febbraio 2020, n. 3233 della Corte di Cassazione, il consumatore finale deve agire nei confronti del proprio fornitore di energia elettrica, entro il termine prescrizionale di 10 anni dalla data del versamento, per ottenere il rimborso delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica, dichiarate incompatibili con l’ordinamento dell’Unione Europea dalla stessa Suprema Corte.
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Rimborso accise energia elettrica: premessa
Con la sentenza dell’11 febbraio 2020, n. 3233, la Corte di Cassazione si è occupata della problematica relativa rimborso delle addizionali provinciali sulle accise sull’energia elettrica.
In particolare, tale imposta è stata introdotta dal secondo comma dell’art. 6 del D.L. 28 novembre 1988, n. 511, che in sintesi così prevedeva:
- un importo di euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese;
- con deliberazione delle provincie, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, un incremento della misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.
Ai sensi del comma 2 del suddetto articolo 6, i soggetti obbligati al versamento erano i fornitori di energia elettrica, al momento della fornitura del bene ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo.
Le addizionali erano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
Ai sensi del comma 4 del medesimo decreto, le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW erano versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio erano ubicate le utenze.
Al contrario, le imposte relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, erano versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano che erano versate direttamente ai comuni ed alle province stesse nonché alla regione.
Tale articolo è stato abrogato dall'art. 4, comma 10, del D.L, del 2 marzo 2012 n. 16, convertito, con modificaz