Una importante possibilità sembra essere costituita, in particolare per i grandi utilizzatori di energia elettrica (industrie, televisioni e radio private, ecc.), dal rimborso dell’addizionale provinciale dell’accise sull’energia pagata negli anni 2010 e 2011, il che vale, soprattutto, per i soggetti non aderenti a grandi organizzazioni imprenditoriali, le quali si sono già mosse in questa direzione per favorire le imprese aderenti.
Rimborso addizionale accise sull’energia: la vicenda
Con il D.Lgs. n. 68/2011, con decorrenza 1° gennaio 2012, veniva abolita, con conseguente rimborso, l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, introdotta dall’art. 6 del decreto legge n. 511/1988 e s.m.i., in quanto in contrasto con la normativa europea e, in particolare, con la Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, entrata in vigore il 15 gennaio 2009.
Con alcune sentenze emesse, dopo procedimenti durati anni, nel 2019 (n. 15198/2019, n. 27099/2019, n. 27101/2019 e n. 29980/2019) nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, la Corte di Cassazione ha stabilito:
- l’inapplicabilità, perché in contrasto con la normativa europea, delle norme istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica;
- che il rimborso dell’addizionale può essere richiesto all’Agenzia delle Dogane solo dal fornitore di energia, soggetto tenuto - in base alla disciplina vigente all’epoca- al pagamento di tale imposta;
- la possibilità che, salvo casi straordinari, l’impresa utilizzatrice possa chiedere, in sede civile, al proprio fo