Fornire consulenza alle imprese, particolarmente di questi tempi, significa soprattutto trovare modi per acquisire risorse finanziarie necessarie alla sopravvivenza delle stesse imprese.
Una importante possibilità sembra essere costituita, in particolare per i grandi utilizzatori di energia elettrica (industrie, televisioni e radio private, ecc.), dal rimborso dell’addizionale provinciale dell’accise sull’energia pagata negli anni 2010 e 2011, il che vale, soprattutto, per i soggetti non aderenti a grandi organizzazioni imprenditoriali, le quali si sono già mosse in questa direzione per favorire le imprese aderenti.
Rimborso addizionale accise sull’energia: la vicenda
Con il D.Lgs. n. 68/2011, con decorrenza 1° gennaio 2012, veniva abolita, con conseguente rimborso, l’addizionale provinciale alle accise sull’energia elettrica, introdotta dall’art. 6 del decreto legge n. 511/1988 e s.m.i., in quanto in contrasto con la normativa europea e, in particolare, con la Direttiva Comunitaria 2008/118/CE, entrata in vigore il 15 gennaio 2009.
Con alcune sentenze emesse, dopo procedimenti durati anni, nel 2019 (n. 15198/2019, n. 27099/2019, n. 27101/2019 e n. 29980/2019) nei confronti dell’Agenzia delle Dogane, la Corte di Cassazione ha stabilito:
- l’inapplicabilità, perché in contrasto con la normativa europea, delle norme istitutive dell’addizionale provinciale sull’accisa sull’energia elettrica;
- che il rimborso dell’addizionale può essere richiesto all’Agenzia delle Dogane solo dal fornitore di energia, soggetto tenuto – in base alla disciplina vigente all’epoca- al pagamento di tale imposta;
- la possibilità che, salvo casi straordinari, l’impresa utilizzatrice possa chiedere, in sede civile, al proprio fornito