Con l’approssimarsi della fine dell’anno, ai contribuenti forfettari che intendono permanere nel particolare regime e agli altri contribuenti che vi intendono accedere dal nuovo anno, si pone la questione di verificare il limite dei ricavi/compensi.
Quest’anno la verifica pare complicata dal gran numero di contributi emanati a seguito dell’emergenza da COVID 19, dei quali nulla è stato detto se concorrono o meno alla determinazione del predetto limite; ma la questione interessa, in genere, tutte i casi in cui il forfettario fruisce di contributi.
L’analisi delle varie discipline induce a ritenere che, per gli esercenti attività d’impresa, devono essere considerati i soli contributi in c/esercizio tassabili, mentre alcun contributo deve essere considerato per i professionisti.
Il limite di applicazione del regime forfetario
Il primo presupposto per poter confermare il mantenimento del regime o per poter entrare nel regime del forfait è costituito dall’ammontare dei ricavi o dei compensi.
Infatti, l’art. 1, comma 54, della legge n. 190/2014 prevede che il regime forfetario si applichi alle persone fisiche, esercenti attività d’impresa, arti o professioni, se “hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000”.
Ai fini del limite di applicazione:
- non si considerano gli eventuali maggiori ricavi o compensi dichiarati ai fini dell’eventuale adeguamento agli degli ISA (comma 55Q);
- si considerano i ricavi/compensi di tutte le attività esercitate, con esclusione dei ricavi dell’eventuale attività agricola esercitata nei limiti dell’art. 32 del TUIR;
- i ricavi/compensi si considerano secondo la loro rilevanza fiscale (cassa o competenza) nell’anno di riferimento.
Nel proseguo, in considerazione del differente trattamento fiscale di contributi, si farà prima riferimento ai contribuenti forfettari che siano titolari di reddito e successivamente, ai professionisti.
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Il riferimento ai ricavi
Per quanto riguarda il riferimento ai ricavi dei contribuenti esercenti attività d’impresa, questi vanno individuati sulla base delle seguenti norme:
- Art. 57 del TUIR, secondo cui costituiscono ricavi anche il valore dei beni destinati ad autoconsumo personale o familiare;
- Art. 85 del TUIR che elenca una serie di componenti positivi costituenti ricavi.
In particolare, l’art. 85 del TUIR prescrive che costituiscono ricavi (c.d. “ricavi tipici”) i seguenti componenti:
a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa,
b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavoratori e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
L’espresso riferimento ai ricavi di cui alle predette lett. a) e b), oltre che per il regime del forfait, vale per i contribuenti che applicano il c.d. “regime di vantaggio”, il cui limite è sempre di 30.000 euro, di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011, in quanto così espressamente disposto dall’art. 2 del D.M. 2 gennaio 2008.
Per tali soggetti, quindi, i ricavi sono costituiti solo da quelli compresi nelle predette due lettere.
Invece, per applicare il forfait, il citato art. 85 prevede anche che i ricavi comprendano, per la parte che qui interessa, anche i seguenti ulteriori componenti di reddito:
g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base