Il liquidatore di società cessata ha la potestà per firmare un atto di adesione che nasce da un avviso di accertamento notificato alla società estinta?
Atto di adesione sottoscritto dal socio liquidatore di società estinta
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26109 del 17 novembre 2020, ha “raccordato” il fenomeno successorio determinato dalla estinzione della società di capitali con l’intangibilità dell’atto di adesione sottoscritto con l’ufficio impositore (in specie: dal socio-liquidatore della società cessata).
Da notare che il responso assume particolare interesse poiché è stato rilasciato, ratione temporis, fuori del campo della norma che il legislatore ha contemplato, con l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, disponendo che – ai soli fini della liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi – l’estinzione della società di cui all’art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese (la quale ha efficacia costitutiva dell’estinzione irreversibile).
In altre parole l’art. 28, citata fonte, prevede che – solo ai fini fiscali “passivi”[1] – l’estinzione della società (cioè: l’effetto della cancellazione della stessa) rimane sospesa per un quinquennio, durante il quale la stessa “rivive”; dopodiché, decorsi i cinque anni, l’estinzione si compie anche ai predetti fini e, con essa, si concretizza quel fenomeno successorio in capo ai soci delle posizioni attive e passive, segnatamente di quelle processuali.
Esclusa l’incidenza, nella decisione in rassegna, di questa disposizione, pare però opportuno riepilogare i due principi sui quali la Cassazione ha incentrato la propria conclusione.
Il fenomeno successorio determinato dalla estinzione della società di capitali
Con il D.Lgs. n. 6 del 2003, il legislatore disciplinava in maniera unitaria lo scioglimento delle società di capitali attraverso una modifica dell’art. 2495 codice civile, norma che – confermando quali presupposti della cancellazione lo scioglimento della società e la procedura di liquidazione – attribuisce alla cancellazione dal Registro delle imprese efficacia costitutiva dell’estinzione, fenomeno che avviene anche in presenza di debiti insoddisfatti o di rapporti non definiti; ciò non esclude però che, dopo la cancellazione, i creditori sociali possano esperire le azioni di recupero nei confronti dei soci, fino a concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ovvero nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi, secondo quanto