Stop al modello F23, estensione utilizzo modello F24 da dicembre

L’utilizzo del modello F24 viene esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, e al versamento dell’imposta sulle donazioni. Vediamo il periodo transitorio

modello F24Estensione dell’utilizzo del modello F24 al posto del modello di versamento F23

L’Agenzia delle entrate ritiene che l’utilizzo del modello F24 garantisce maggiore efficienza e rappresenta un ulteriore progresso verso la semplificazione degli adempimenti fiscali dei contribuenti, che già utilizzano il modello F24 per il pagamento di numerosi tributi.

Pertanto l’utilizzo del modello F24 viene esteso anche al pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, e al versamento dell’imposta sulle donazioni.

Tempistica periodo transitorio

L’adozione del modello “F24” è stabilita con riferimento agli atti presentati per la registrazione dal 7 dicembre 2020.

Fino al 30 giugno 2021, sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con modello “F23”, sia con modello F24.

A partire dal 1° luglio 2021 i suddetti versamenti sono effettuati esclusivamente con il modello F24.

Con risoluzione dell’Agenzia delle entrate sono istituiti i codici tributo da utilizzare e sono impartite le istruzioni per la compilazione dei modelli di pagamento.

Restano ferme le modalità di versamento già previste per le somme dovute per gli atti dei pubblici ufficiali registrati telematicamente, utilizzando il “Modello unico informatico” attraverso la piattaforma SISTER.

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Legislazione

L’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ha introdotto il sistema del versamento unificato delle imposte, dei contributi e delle altre somme dovute allo Stato, alle Regioni ed agli enti previdenziali (modello F24), indicate al comma 2 dello stesso articolo 17.

La lettera h-ter del medesimo comma 2 prevede, inoltre, che il sistema del versamento unificato possa essere esteso anche ad altre entrate individuate con apposito decreto ministeriale.
In applicazione della citata disposizione, il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze dell’8 novembre 2011 ha esteso il sistema del versamento unificato, tra l’altro, ai pagamenti dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di registro, delle imposte ipotecarie e catastali, delle tasse ipotecarie, dell’imposta di bollo, nonché ai relativi accessori, interessi e sanzioni e ai tributi speciali. Il medesimo decreto ha previsto, altresì, che le modalità e i termini per l’attuazione, anche progressiva, delle relative disposizioni sono definiti con provvedimento dell’Agenzia delle entrate

 

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Il nuovo provvedimento del Direttore dell’Agenzia =>

 

30 novembre 2020

CommercialistaTelematico