F24 con compensazioni: si deve usare Entratel o Fisconline, stop Home Banking

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 18 novembre 2019

Nuove modalità di presentazione telematica delle deleghe F24 con compensazioni, dopo l'entrata in vigore del DL 124/2019: stop home banking

risposta al voloF24 con compensazioni si deve utilizzare il canale Entratel/Fisconline.

Nuove modalità di presentazione telematica delle deleghe F24: le novità si applicano subito (ma si potrà applicare lo statuto del Contribuente che invece prevede 60 giorni di tempo per attuare nuovi adempimenti?? Vedi più sotto... ndr), tutte le compensazioni solo con Entratel/Fisconline, niente più home banking.

Il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 ha ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.

Inoltre ha previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

Il parere della Fondazione Studi Consulenti del lavoro in merito agli F24 con compensazioni

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con il parere n. 2/2019 riepiloga le modifiche introdotte dopo la pubblicazione del D.L. n. 124/2019 e i passaggi che tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione, di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti ad effettuare.


Il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. “Collegato Fiscale alla Legge di Bilancio 2020”), pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 252, recante «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili», ha, tra gli altri interventi, ampliato i casi in cui è obbligatorio avvalersi dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica delle deleghe di pagamento F24, nonché la platea dei soggetti a ciò tenuti.

Il nuovo comma 49-bis, allo stato, dispone che:

«I soggetti (…), che intendono effettuare la compensazione prevista dall'articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'imposta regionale sulle attività produttive ovvero dei crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta e dei crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (…)».

Con il successivo comma 3, inoltre, è stato previsto che le nuove disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

 

L'attuale situazione degli F24 con compensazioni

 

Presentazione telematica F24 con compenszioni

Tutti i soggetti che intendano effettuare la compensazione di cui all’art. 17 D. Lgs. n. 241/1997, sono tenuti, sin da subito, ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel e Fisconline) per la presentazione telematica della delega F24 (sia con saldo zero che con saldo positivo). In merito alla decorrenza si discute molto sulla valenza e applicabilità, anche al caso in esame, dello statuto del Contribuente Legge 212/2000, che prevede la decorrenza delle disposizioni che prevedono nuovi adempimenti dopo 60 giorni dalla data di entrata in vigore; in merito a questa problematica ne hanno già "parlato" su CommercialistaTelematico Danilo Sciuto e Debora Graziano, i quali auspicano che l'Agenzia delle Entrate, nel rispetto dello statuto, interpreti l'avvio della nuova disposizione dal 27/12/2019 n.d.r.)

 

Sia per privati che per partite IVA

Per effetto dell’eliminazione dell’inciso «di cui al comma 49» dall’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006 che rinviava ai soggetti titolari di partita IVA, la nuova disposizione si applica sia ai titolari di partita IVA che ai privati;

 

Basta home-banking se presenza di F24 con compensazioni

Non è, dunque, più ammesso l’utilizzo dei servizi di home banking, remote banking o altri messi a disposizione da Banche, Poste, etc. per la trasmissione dei modelli F24 che presentino compensazioni di debiti e crediti;

 

Anche per sostituti d'imposta: esempio rimborsi 730 e bonus Renzi

L’obbligo riguarda anche i crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro c.d. “bonus Renzi”

18 novembre 2019

Vincenzo D'Andò