Prestazioni di servizi dipendenti da un contratto di appalto: momento di emissione della fattura
Il momento di emissione della fattura può essere stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio a seguito della verifica ed accettazione dello Stato di Avanzamento dei Lavori), purché entro la data di pagamento del corrispettivo.
Ai fini dell’emissione della fattura elettronica non rileva l’eventuale successivo rifiuto del documento da parte della Pubblica Amministrazione.
Momento di emissione della fattura e rifiuto
L'Agenzia delle Entrate è intervenuta per chiarire aspetti che avevano fatto sorgere dubbi, ad esempio il problema del rifiuto della fattura elettronica che però sarà trattato da un apposito decreto in via di emanazione per l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture e delle modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.
Sull'argomento puoi approfondire all'articolo "Rifiuto di fattura elettronica da parte di Pubbliche Amministrazioni"
Vediamo più in dettaglio l'intervento dell'Agenzia Entrate
<<Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n 633 (decreto IVA) «Costituiscono prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti d'opera, appalto, trasporto, mandato, spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in genere da obbligazioni di fare, di non fare e di permettere quale ne sia la fonte».
Per l'effetto, tornano applicabili le disposizioni di cui al successivo articolo 6, commi 3 e 4, secondo cui:
«Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del pagamento del corrispettivo [...]»
«Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento».
e dell'articolo 21, comma 4, secondo cui:
«La fattura è emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6».
E', tuttavia, ammissibile che il momento di emissione della fattura sia stabilito dagli accordi contrattuali (ad esempio, emissione in data successiva alla verifica ed accettazione della prestazione), purché detto termine sia antecedente al pagamento del corrispettivo.
Laddove la fattura nei confronti della PA sia emessa in deroga agli accordi contrattuali, ma nel rispetto delle disposizioni del decreto IVA, si ricorda che ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto 3 aprile 2013, n. 55:
«La fattura elettronica si considera trasmessa per via elettronica, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e ricevuta dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna, di cui al paragrafo 4 del documento che costituisce l'allegato B del presente regolamento, da parte del Sistema di interscambio».
Ai fini dell'emissione non rileva, dunque, l'eventuale successivo rifiuto del documento da parte della PA.
A ciò si aggiunga che la nuova lettera g-ter) dell'articolo 1, comma 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (lettera aggiunta dall'articolo 15-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136), al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare le modalità di rifiuto con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati, ha demandato ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (in corso di emanazione) l'individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore.
(Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 17 del 30 ottobre 2020)
A cura di Vincenzo D'Andò
Martedì 3 novembre 2020
Questa segnalazione è tratta dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico