Rifiuto di fattura elettronica da parte di Pubbliche Amministrazioni

Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante note di variazione IVA.

rifiuto di fattura elettronicaCause che consentono alle pubbliche amministrazioni il rifiuto di fattura elettronica

Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possano essere corretti mediante note di variazione Iva (art. 26, Dpr 633/72).

Inoltre, la pubblica amministrazione (quale soggetto destinatario), nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, dovrà indicare la causa del rifiuto (ovvero: Operazione che non é stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione; omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara – CIG o del Codice unico di Progetto – CUP; l’omessa o errata indicazione del codice di repertorio; omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio – AIC; omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale nei confronti di Regioni ed enti locali).

Attenzione anche alle altre novità delle fatture elettroniche, facoltative da 1/10/2020 e obbligatorie da 1/1/2021: Le nuove specifiche tecniche per la fattura elettronica.

 

Il nuovo regolamento

Il Regolamento (Decreto 24 agosto 2020, n. 132), recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 22 ottobre 2020.

Tale decreto entrerà in vigore dal 6 novembre 2020.

 

Cause di rifiuto da parte delle pubbliche amministrazioni delle fatture elettroniche e relative regole tecniche

Vengono, in particolare, apportate delle modifiche al Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55, recante regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che sono:

<<a) dopo l’articolo 2, è inserito il seguente:
«Art. 2-bis

Cause che consentono alle amministrazioni destinatarie di rifiutare le fatture elettroniche. 

1. Le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche al di fuori dei seguenti casi:

  1. fattura elettronica riferita ad una operazione che non e’ stata posta in essere in favore del soggetto destinatario della trasmissione;
     
  2. omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tranne i casi di esclusione previsti dalla lettera a) del medesimo comma 2;
     
  3. omessa o errata indicazione del codice di repertorio di cui al decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2010, da riportare in fattura ai sensi dell’articolo 9-ter, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
     
  4. omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’immissione in commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura ai sensi del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, del 20 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, attuativo del comma 2 dell’articolo 29 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, nonché secondo le modalità indicate nella circolare del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, n. 2 del 1° febbraio 2018;
     
  5. omessa o errata indicazione del numero e data della determinazione dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

2. Le pubbliche amministrazioni non possono comunque rifiutare la fattura nei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti mediante le procedure di variazione di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

3. Il rifiuto della fattura è comunicato al cedente/prestatore con le modalità individuate dal paragrafo 4.5 dell’allegato B al presente regolamento nonchè dalle relative specifiche tecniche, previste dal medesimo allegato al paragrafo 1, entro il termine da queste indicato»;

b) al paragrafo 4.5 dell’allegato B, dopo il capoverso «Le ricevute ed i messaggi di notifica sono predisposti secondo un formato XML la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche» è inserito il seguente capoverso «Il soggetto destinatario, nel caso in cui notifichi al trasmittente il rifiuto della fattura elettronica, deve indicare la causa del rifiuto riportando i casi previsti dall’articolo 2-bis, comma 1».

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 27 ottobre 2020

 

Informazioni tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico