In questo contributo si approfondisce il diritto della società estinta a vedersi rimborsare l’eventuale credito dell’IVA o l’eventuale credito derivante dalla dichiarazione dei redditi. Quali le diverse responsabilità nelle società di persone e di capitali? Facciamo il punto…
Diritto al rimborso IVA o credito d’imposta di società estinta: premessa
Su queste pagine (Si veda in data 20 ottobre u.s. l’articolo “Fini civilistici e fiscali del termine di estinzione delle società”), è stato dato spazio all’importante sentenza della Corte Costituzionale dell’8 luglio 2020, n. 142, che ha dichiarato non sussistenti le questioni di legittimità costituzionale in ordine all’art. 28, comma 4, del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 76, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Benevento.
La questione sottoposta alla Corte Costituzionale verteva sulla legittimità dello scostamento dei termini previsti dall’art. 2495, comma 3, codice civile, che regola il pagamento dei debiti di diritto comune, a seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, e l’art. 28, comma 4, del D.Lgs. n. 175/2014, che procrastina di 5 anni il diritto dell’Amministrazione finanziaria di pretendere il pagamento dei debiti tributari.
Fatta questa opportuna premessa, si vuole accertare il diritto della società estinta a vedersi rimborsare l’eventuale credito dell’IVA o l’eventuale credito derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Il rimborso del credito dell’IVA della società estinta
Per il rimborso dell’IVA, l’art. 5, del lontano D.M. 26 febbraio 1992, stabilì le seguenti condizioni per semplificare la “sollecita esecuzione dei rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto”:
- la società sia stata cancellata dal registro delle imprese;
- il credito di imposta sia stato evidenziato nel bilancio finale di liquidazione;
- sia stato indicato nell’ultimo verbale societario il liquidatore ovvero il socio destinatario del credito di IVA;
- nel caso di cessione del credito a terzi (Si vedano gli artt. 1260 e segg. c.c.), il debito di IVA (Credito di IVA, per il contribuente) è liquidato direttamente al cessionario del credito stesso.
Dinnanzi a questa disposizione e alla successiva Circolare dell’11 agosto 1993, n. 19, che non tenevano conto del fatto che le società di persone in base all’art. 2311 codice civile, possono non seguire il complicato iter procedurale di liquidazione delle società di capitali (soprattutto non depositano il bilancio finale di liquidazione al registro delle imprese), fu avanzato un quesito, all’allora Dipartimento delle Entrate, per lamentare il rifiuto da parte degli uffici di dare seguito alla richiesta di rimborso dell’IVA.
Società di persone e di capitale: un differente trattamento
Con Risoluzione 10 giugno 1997, n. 140, l’anzidetto Dipartimento delle Entrate riconobbe che la pretesa del deposito del bilancio non poteva riguardare le società di persone, ma che riguardava esclusivamente le società di capitali.
Da un punto di vista giurisprudenziale, meritano di essere evidenziate alcune sentenze della Corte di Cassazione che hanno favorito l’indiscusso diritto della società estinta di chiedere il rimborso dell’IVA:
- V, sentenza del 12 settembre 2012, n. 15229 (In termini anche Cassazione, Sez. V, sentenza del 16 maggio 2012, n. 7684; Sez. V, sentenza del 21 gennaio 2008, n. 1154), con la quale è stato affermato che, per chiedere il rimborso dell’IVA, è sufficiente la semplice manifestazione di volontà di recuperare il credito d’imposta, contenuta nell’apposito riquadro in cui è evidenziato il credito risultante dalla dichiarazione annuale dell’IVA.
La Corte ha rico