Il Decreto Ristori-bis estende la cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili, sostanzialmente dove si svolgono attività di vendita al dettaglio e servizi alla persona, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività esercitate e si trovino nei comuni delle aree con scenario di massima gravità e livello di rischio alto per emergenza Covid-19, individuate con ordinanze del Ministro della salute.
Proponiamo un ripasso delle agevolazioni
L’art. 5, del decreto legge D.L. 9 settembre 2020, n. 149, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, cd. decreto “Ristori-bis”, estende la cancellazione della seconda rata IMU per l’anno 2020 ad ulteriori categorie di immobili.
Novità IMU introdotte dalla legge di Bilancio 2020
La legge di bilancio 2020 (articolo 1, commi da 738 a 783, della legge n. 160 del 2019) ha riformato l’assetto dell’imposizione reale immobiliare, unificando le due previgenti forme di prelievo – IMU e TASI – e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo, relativo all’Imposta Municipale Propria – IMU.
L’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, sostanzialmente la somma delle precedenti IMU e TASI, e può essere manovrata dai Comuni a determinate condizioni.
Sono introdotte modalità di pagamento telematiche.
Tra le principali innovazioni la riforma:
- ha concesso di dedurre completamente l’IMU sugli immobili strumentali già dal 2022, rimodulando le deduzioni per gli anni 2020 e 2021 (rispettivamente pari al 60 per cento)
- ha eliminato la possibilità di avere due abitazioni principali, una nel comune di residenza di ciascun coniuge;
- ha precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell’IMU;
- ha chiarito gli effetti tributari delle variazioni di rendita catastale (quelle intervenute in corso d’anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo);
- ha precisato il valore delle aree fabbricabili (è quello venale al 1° gennaio ovvero dall’adozione degli strumenti urbani