Le Onlus costituiscono una parte fondamentale degli Enti del Terzo Settore perché sono le più conosciute al pubblico, anche se sono meno numerose delle Associazioni Temporanee di Scopo e delle Organizzazioni di Volontariato.
Presentano una trattazione particolare nel Codice del Terzo Settore e abbisognano, in genere, di modifiche dello statuto, perché alcune norme indirizzate agli E.T.S. non sono reperibili negli attuali loro statuti.
Si consiglia, a tal proposito, di predisporre un nuovo statuto che possa essere in vigore non appena l’attuale sarà caducato.
I precedenti delle Onlus
Le Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale) sono regolamentate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.
(Per approfondire...“ONLUS: aspetti fiscali e contabili” di Emilio Corteselli)
Il suo art. 10 le definisce come quelle associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, stabiliscono l’esercizio di attività in uno o più dei seguenti settori:
1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
2) assistenza sanitaria;
3) beneficenza;
4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;
7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico;
8) tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente;
9) promozione della cultura e dell’arte;
10) tutela dei diritti civili;
11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni;
11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale. Nello statuto, deve essere specificatamente previsto:
- l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;
- il divieto di svolgere attività diverse da quelle prima indicate, tranne quelle ad esse direttamente collegate;
- il divieto di distribuire – anche se indirettamente – utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, tranne che non siano imposte per legge o attribuite ad altre ONLUS, facenti parte della medesima ed unitaria struttura;
- l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l’attuazione delle attività istituzionali;
- in caso di scioglimento dell’organizzazione, l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre Onlus;
- l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
- il trattamento uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative tendenti ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo, rifiutando la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiorenni, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- l’uso della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.
Seguono alcune definizioni per meglio collocare le Onlus nel mondo degli enti non profit, a breve tempo “Enti del Terzo Settore” (E.T.S.).
Alcune delle suddette disposizioni da inserire negli statuti delle Onlus, come si accerterà di seguito, fanno parte del D.N.A. degli E.T.S., come il legislatore ha imposto nel C.T.S. (Codice del Terzo Settore), disciplinato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 [Provvedimento delegato dall’art. 1, comma 2, lett. b), della L. 6 giugno 2016, n. 106].
Il successivo art. 11, del D.Lgs. n. 460/1997, istituì, presso il Ministero delle finanze, l’anagrafe unica delle ONLUS.
Collocazione delle Onlus negli E.T.S.
Il C.T.S. ha istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore) il Runts che ha uno sviluppo su base regionale (Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore) e, per le province autonome, su base provinciale (Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore).
Gli uffici regionali e quelli provinciali hanno importanti funzioni: prima iscrizione, gestione e controllo degli enti.
C’è da precisare che il Runts è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica (Art. 45, del D.Lgs. n. 117/2017) e la gestione operativa è stata attribuita dall’Unioncamere a Infocamere.
Le sezioni attuali – che potrebbero essere ampliate o suddivise in sub sezioni dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata delle regioni e delle province autonome – sono le seguenti (Art. 46, del D.Lgs. n. 117/2017):
- Organizzazioni di volontariato;
- Associazioni di promozione sociale;
- Enti filantropici;
- Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- Reti associative;
- Società di mutuo soccorso;
- Altri enti del Terzo settore.
E’ offerta la possibilità di iscriversi contemporaneamente in due o più sezioni.
E’ data delega al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto di natura non regolamentare, sentita la predetta Conferenza Unificata, di istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti.
L’iscrizione delle Onlus nel Runts
Premesso che le A.T.S. e le O.D.V. dovrebbero trasmigrare, quasi sicuramente senza una specifica domanda nel Runts, per le Onlus il problema dell’iscrizione nel predetto Runts è più irto di difficoltà, in quanto è necessaria l’autorizzazione da parte della Commissione europea (Art. 101, comma 10, del D.Lgs. n. 117/2017) per sbloccare il passaggio, dall’attuale