Il Decreto Agosto è intervenuto anche in materia di indennità di disoccupazione, prevedendo una proroga per le indennità che terminano tra il 1° maggio e il 30 giugno.
Su tale tema si esprime anche l’Istituto Previdenziale specificando in quali circostanze la proroga è ammessa e fornendo specifiche istruzioni. Inoltre, considerato che è comunque possibile risolvere il contratto di lavoro in caso di apposito accordo collettivo aziendale, l’Istituto si esprime anche con riguardo a tale tema, fornendo istruzioni ai richiedenti per la corretta presentazione della domanda di NASpI.
NASpI e DIS-COLL: premessa
Tra le numerose novità in materia di lavoro apportate dal Decreto Agosto (D.L. n. 104 del 14 agosto 2020) rientrano anche:
- la proroga di due mesi delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL le quali abbiano un periodo di fruizione che termina nell’arco di tempo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020;
- le specifiche condizioni per la gestione dei licenziamenti durante il persistere dell’emergenza sanitaria, che hanno comportato regole più stringenti per la risoluzione dei contratti di lavoro. In specifiche circostanze, è infatti possibile l’accesso all’indennità NASpI a seguito di risoluzione.
Di entrambi i temi si è occupato l’INPS, con la Circolare n. 111 del 29 settembre 2020, chiarendo alcune particolarità della normativa e fornendo specifiche istruzioni amministrative.
(Per approfondire…“Divieto di licenziamento dopo il DL Rilancio: i lavoratori hanno diritto alla NASpI” di Celeste Vivenzi)