Il Decreto Semplificazione prevede modifiche agli istituti della diffida accertativa e del provvedimento di disposizione, al fine di garantire da una parte una maggiore tutela dei lavoratori e dall’altra una migliore gestione burocratica dell’iter ispettivo. Analizziamo meglio le novità apportate all’istituto della diffida accertativa…
Provvedimento di disposizione: art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004
L’art. 12-bis del Decreto Semplificazione (D.L. n. 76/2020) è stato introdotto in sede di conversione con la L. n. 120/2020, e modifica quanto previsto dal D.Lgs. n. 124/2004, art. 12, in materia di diffida accertativa.
Come detto, l’art. 12-bis del D.L. n. 76/2020 ha introdotto modifiche e integrazioni alla disciplina della diffida accertativa di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004.
Qualora infatti “nell’ambito dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui scaturiscono crediti patrimoniali in favore dei prestatori di lavoro, il personale ispettivo delle Direzioni del lavoro diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti”.
(Su questo argomento puoi consultare anche: “Crediti da lavoro e diffida accertativa: quando interviene la prescrizione”)
Sono altresì responsabili – solidalmente – dei crediti accertati, i soggetti che utilizzano le prestazioni di lavoro in oggetto.
L’iter della diffida accertativa prevede che entro 30 giorni dalla notifica della stessa, il datore di lavoro possa promuovere un tentativo di conciliazione ovvero un ricorso avverso il provvedimento di diffida al direttore dell’Ufficio che ha adottato l’atto.
In caso di conciliazione le soluzioni sono due:
- se si addiviene a un accordo, il provvedimento di diffida perde efficacia;
- se