L’istituto della diffida accertativa vale sempreché per i crediti rivendicati non siano spirati i termini di prescrizione, che nel caso della disciplina lavoristica seguono generalmente il termine breve quinquennale.
Ma da quando inizia a decorrere il termine di prescrizione? Ciò dipende da specifiche circostanze, evidenziate da una recente Nota dell’Ispettorato del lavoro, la quale pur demandando all’A.G. la valutazione in ordine ai termini prescrizionali, fornisce delucidazioni sui crediti che è possibile far valere nei confronti del datore di lavoro all’atto della verifica ispettiva o a seguito di denuncia del lavoratore.
Prescrizione dei crediti e diffida accertativa
La prescrizione dei crediti da lavoro avviene – nella maggior parte dei casi – nei cinque anni dal momento in cui il diritto può esser fatto valere. In via generale il termine di prescrizione quinquennale è la regola per le questioni inerenti alla materia lavoristica.
Quanto detto è stato peraltro confermato anche dall’orientamento dell’Ispettorato del Lavoro, pubblicato con la Nota n. 7722/2019, quando ha specificato che anche per i crediti da lavoro iscritti a ruolo sia necessario fare riferimento alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2953 del codice civile e non invece al termine ordinario decennale (che in materia di lavoro assume efficacia residuale).
Su tale tema è tornato nuovamente l’INL, ma con una questione diversa: infatti la Nota n. 595/2020 specifica cosa succede quando durante un accesso ispettivo si rilevino violazioni anche risalenti nel tempo (con la conseguenza dell’attivazione dello strumento della diffida accertativa).
Ci si chiede infatti su quali di questi crediti sia possibile proporre diffida e per quali invece si perviene alla prescrizione.
(Per approfondire ulteriormente, leggi “Istituto della diffida accertativa: le novità