Il tema della presunzione legale delle movimentazioni bancarie operate dal contribuente e dalla sua convivente sul conto bancario cointestato. A chi spetta l’onere di provare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili? Sono o no equiparabili in questo ambito la convivenza more uxorio e il matrimonio?
Non è sufficiente ad escludere l’operatività della presunzione legale che deriva dai controlli bancari l’ipotesi di contitolarità del conto con altro soggetto con il quale sussiste uno stabile legame affettivo di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e non un rapporto di coniugio (convivente more uxorio).
E’ questo sostanzialmente il principio che si ricava dalla lettura dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.13505 del 2 luglio 2020.
Convivente more uxorio equiparato al coniuge: il fatto
L’Agenzia delle Entrate ha notificato al titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento, con il quale, sulla base di accertamenti bancari effettuati, ha rettificato quanto dallo stesso esposto nella dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2004, contestando l’omessa dichiarazione di ricavi per Euro 73.630,00, recuperando a tassazione le maggiori imposte IRPEF, IVA ed IRAP ritenute dovute, applicando le conseguenti sanzioni ed interessi.
Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale (CTP) di Brescia, che ha accolto il ricorso.
Proposto avverso la sentenza di primo grado appello da parte dell’Ufficio, la Commissione tributaria regionale (CTR) della Lombardia (sezione staccata di Brescia), ha respinto il gravame.
Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.
Il punto di diritto della Corte di Cassazione
Osserva, innanzitutto, la Corte che la sentenza impugnata, nella parte in cui assume la necessità di operare un distinguo, ai fini dell’applicazione della presunzione legale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, tra le movimentazioni operate dal contribuente e quelle riconducibili alla sua convivente sul conto bancario a loro cointestato, si pone in contras