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Il decreto Mibact per gli organizzatori di fiere e congressi
E’ datato 3 agosto 2020 il decreto del Ministero dei beni e Attività Culturali tanto atteso dagli operatori di fiere e congressi.
Recita il DM:
“una quota, pari a euro 20 milioni per l’anno 2020, del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all’articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è destinata al ristoro delle perdite subite dagli operatori a causa della cancellazione, dell’annullamento o del rinvio di fiere e di congressi in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Contributo per operatori di fiere e congressi: destinatari del provvedimento
Principali destinatari del provvedimento sono gli operatori di fiere e congressi per il sostegno dato durante l’emergenza da Covid-19.
Più in dettaglio:
- enti fiera;
- soggetti con codice Ateco principale 82.30.00;
- soggetti erogatori di servizi di logistica, trasporto e allestimenti con fatturato da fiere e congressi pari a più del 50%.
Fermo restando l’obbligo di residenza in Italia, il contributo spetterà a chi, tra le date del 23/02/2020 e del 30/09/2020, abbia subito un drastico calo di fatturato in seguito a cancellazione, annullamento o rinvio di un evento, per causa imputabile ad emergenza da Covid-19.
Presentazione domande
Le domande di accesso al contributo potranno essere presentate telematicamente attraverso il format presente sullo sportello telematico del Mibact, a partire dal 26/10/2020 e fino al 9/11/2020, ore 17.00, e gli operatori avranno a disposizione 15 giorni per provvedervi.
A disposizione dell’utenza vi sarà anche un apposito servizio di assistenza che la guiderà nella compilazione delle domande.
Nella domanda, i soggetti interessati dovranno autocertificare:
a) il possesso dei requisiti indicando altresì la fiera o le fiere o il congresso o i congressi in calendario nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020;
b) l’importo dei minori ricavi nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 luglio2020 rispetto al periodo dal 23 febbraio 2019 al 31 luglio2019;
c) l’importo del contributo a fondo perduto eventualmente ricevuto ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Ciò in quanto il contributo è calcolato al netto del contributo a fondo perduto eventualmente riconosciuto in base al DL 34/2020.
Verifiche sul possesso dei requisiti
La domanda presentata è soggetta a controlli e verifiche circa la correttezza dei dati forniti.
In caso di comunicazione di dati non veritieri, sarà disposta la revoca del contributo e il recupero delle somme versate, più gli interessi maturati su di esse.
Ulteriori accertamenti sulla regolarità delle domande di contributo verranno effettuati a campione sul territorio.
CommercialistaTelematico
Venerdì 9 ottobre 2020