Un importante approfondimento sulla materia, tra i temi affrontati: soggetti destinatari, normativa, IVA agevolata, obblighi del concessionario, genitore che acquista l’auto per accompagnare il figlio minore con grave disabilità psichica, presupposti per fruire dei benefici fiscali riconosciuti successivamente, riacquisto entro il quadriennio, contratto di leasing traslativo, furto, portatori di handicap psichico o mentale…
Disabile: acquisto del veicolo con IVA agevolata
I soggetti destinatari delle agevolazioni
Prima di scendere nel dettaglio dell’acquisto di veicolo da parte di disabile, avente dirirro a IVA agevolata al 4%, soffermiamoci sui soggetti destinatari delle agevolazioni:
- non vedenti[1] e sordi[2];
- disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri-amputazioni;
- e disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
I disabili elencati ai citati punti 2) e 3) sono quelli che hanno un grave handicap (comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 104/1992), certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento dell’handicap presso l’ASL.
In particolare, i disabili di cui al punto 3) sono quelli con handicap grave derivante da patologie (comprese le pluri-amputazioni) che comportano una limitazione permanente della capacità di deambulazione.
I disabili indicati al punto 4) sono coloro che presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”.
Solo per quest’ultima categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Se il portatore di handicap è fiscalmente a carico di un suo familiare può beneficiare delle agevolazioni lo stesso familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile.
Acquisto veicoli con IVA agevolata al 4%: la normativa
La disciplina attualmente in vigore prevede, in breve, l’aliquota ridotta del 4%, per le cessioni degli autoveicoli opportunamente modificati acquistati da persone con ridotte o impedite capacità motorie permanenti (articolo 3, legge n. 104/1992) o dai loro familiari di cui sono fiscalmente a carico (numero 31, della tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972).
L’agevolazione, è stata ulteriormente estesa, con l’articolo 30, comma 7, Legge n. 388/2000, ai soggetti con disabilità psichica di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o con più amputazioni, a prescindere dall’adattamento[3] del veicolo.[4]
L’art. 8, comma 3, della Legge n. 449/1997, dispone che gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.
L’articolo 53-bis del Dl n. 124/2019 ha esteso il beneficio dell’Iva al 4% ai veicoli con motori ibridi ed elettrici. In sostanza, le disposizioni che prevedono l’applicazione del l’aliquota Iva ridotta sono finalizzate ad agevolare solo le persone in difficoltà evitando, quindi, che la norma di favore possa andare a vantaggio anche da altri soggetti.[5]
A seguito delle varie modifiche apportate alla disciplina, il legislatore ha previsto l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% alle cessioni e importazioni di “autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1,lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici se con motore a benzina o ibrido, a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel o ibrido, e di potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, nonché le prestazioni rese dalle officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, compresi i relativi accessori e strumenti necessari per l’adattamento, effettuate nei confronti dei soggetti medesimi” (attuale formulazione del numero 31) della Tabella A, Parte II, Dpr 633/1972).[6]
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015).
Sono esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli intestati ad altre persone, società commerciali, cooperative, ecc (anche se destinati al trasporto di disabili )[7].
L‘agevolazione dell’iva ridotta al 4% è prevista anche per l’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il contratto di leasing sia di tipo “traslativo”.
In sostanza, è indispensabile che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di trasferire all’utilizzatore la proprietà del veicolo, mediante il riscatto, da esercitarsi al termine della durata della locazione finanziaria.
L’IVA agevolata per l’acquisto di veicoli spetta una sola volta (cioè per un solo veicolo)[8] nel corso di un quadriennio decorrente dalla data di acquisto
E’ possibile riottenere il beneficio, per acquisti entro il quadriennio, solo se il primo veicolo beneficiato è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione.
Il beneficio non spetta,