Patto di famiglia: aspetti civilistici e fiscali

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 24 settembre 2020

Torniamo sul patto di famiglia ossia su quel tipo di contratto mediante il quale è possibile trasferire la propria azienda ad altro discendente, ancora in vita, salvo disciplinare poi i conguagli a favore degli altri eredi legittimi. Analizziamo dettagliatamente le caratteristiche, gli aspetti civilistici e fiscali e i benefici di questo contratto per certi versi simile alla donazione.

Aspetti generali del patto di famiglia

patto di famiglia limiti

Nella prospettiva della facilitazione dei passaggi generazionali, il codice civile ha accolto in epoca ancora relativamente recente l’istituto del patto di famiglia.

Le disposizioni normative di riferimento sono contenute negli artt. 768-bis – 768-octies del codice, come innovato dalla legge 14.02.2006, n. 55.

In particolare, l’imprenditore può stipulare un contratto (“patto di famiglia”) mediante il quale gli è consentito trasferire, mentre è ancora in vita, la propria azienda a un determinato discendente, prevedendo conguagli a favore degli altri discendenti e di coloro che figurerebbero come eredi legittimari in una futura successione.

Della cosa si è occupato il documento del CNDCEC del 15.07.2020, di seguito esaminato con attenzione agli aspetti di maggiore rilevanza.

 

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Motivazioni del patto di famiglia

Nella lettura compiuta dal CNDCEC, il patto di famiglia appare come lo strumento ideale per “pianificare tempestivamente il passaggio generazionale dell’impresa”.

L’istituto, come osserva lo studio:

  • si pone in deroga all’ordinaria disciplina successoria prevedendo espressamente che non configura violazione del divieto dei patti successori (art. 458 c.c.);
     
  • permette di “cristallizzare” i rapporti all’epoca di stipulazione del patto e non più a quella successiva dell’apertura della successione.

 

Profili civilistici

È patto di famiglia, secondo l’art. 768-bis c.c.:

“il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote ad uno o più discendenti”.

Si tratta quindi di un contratto tra vivi, mediante il quale si realizza, in sintesi, il passaggio generazionale anche in presenza di aziende, ovvero di partecipazioni (eventualmente in società il cui patrimonio detiene aziende).

Quanto alla forma, è prescritto che il patto debba essere concluso con atto pubblico