Nel presente intervento vogliamo illustrare le opportunità ed i limiti del patto di famiglia sulla scorta di un esempio concreto: in particolare vogliamo analizzare la differenza fra patto di famiglia e donazione
Patto di famiglia: partiamo da un esempio…
Si ipotizzi, per entrare subito nel vivo, il caso del soggetto Tizio che detiene i seguenti beni:
- Un’azienda o quote di maggioranza di società;
- Titoli;
- Immobili.
Gli eredi sono la moglie e tre figli. Si tratta di una ipotesi di classica famiglia di un imprenditore.
Tizio vuole mantenere la proprietà dell’immobile adibito ad abitazione principale per la moglie.
Al primo dei figli vuole attribuire le partecipazioni societarie e agli altri gli immobili. Inoltre, alla moglie vuole attribuire la liquidità.
Queste valutazioni risentono anche delle valutazioni personali dei vari soggetti coinvolti.
La moglie, ad esempio, sarà preoccupata dal poter godere di un adeguato tenore di vita, tuttavia, non ha alcun interesse ad essere coinvolta nella realtà aziendale.
I vari istituti che possiamo utilizzare in un simile caso risentono di alcuni limiti imposti dal nostro ordinamento.
Puoi approfondire l’argomento nei seguenti articoli:
I patti di famiglia, tra disciplina civilistica e esenzione dall’imposta sulle donazioni
Patto di famiglia: criticità anche fiscali per i non assegnatari
I limiti posti dall’ordinamento: il divieto dei patti successori
L’art. 458 cc vieta i patti successori.
La norma prevede espressamente che:
“Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione.
È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi”.
Sono vietati i patti di diversa natura. In particolare i patti:
- istitutivi. In sostanza nessuno può disporre tra vivi della propria successione. La propria successione può essere disposta solo attraverso i l testamento;
- dispositivi, ossia i patti con cui taluno dispone dei diritti che dovrebbero giungergli attraverso una successione che non si è ancora avverata;
- rinunciativi, ossia i patti con cui uno rinuncia ai diritti che dovrebbero giungergli da future successioni.
Vi sono ordinamenti dove, al contrario di quanto accade in Italia, questi patti sono invece ammessi (Francia, Germania).
La disciplina in tema di legittima
Una ulteriore limitazione imposta dal nostro ordinamento è quella relativa alla quota di legittima.
Si tratta di una quota di cui alcuni soggetti non possono essere privati. Le legittime spettano ai figli, al coniuge e agli ascendenti in mancanza di figli.
Le quote di legittima vanno computate tenendo conto anche delle donazioni fatte in vita (riunione fittizia).
Il valore dei beni donati non è quello storico, bensì quello esistente al momento della successione e deve essere valutato al netto di miglioramenti