Nel caso di variazioni interpretative più favorevoli al contribuente da parte dell’Amministrazione finanziaria, come pure di variazioni normative, la possibilità di richiedere il rimborso di quanto non più dovuto da quando decorre?
Dalla data di pagamento, come sostengono gli uffici, oppure dalla data della variazione interpretativa?
La questione ha un immediato effetto pratico nel caso di cessione di immobili da abbattere, vista la circolare n. 23/E/del 29 luglio 2020. Ne trattiamo in calce a questo intervento.
Introduzione sull’overruling
Per overruling si intendono gli effetti di una pronuncia che modifichi un precedente consolidato orientamento procedimentale.
La questione che ci si pone, in questi casi, è se il termine di decadenza per una eventuale richiesta di rimborso di imposte non più dovute, in base alle nuove disposizioni, decorra dalla data di pagamento, come abitualmente è per le richieste di rimborso, oppure dalla successiva dichiarazione di illegittimità di una disposizione, per lo più dichiarata dalla Corte di Giustizia Europea.
Per estensione, la questione può interessare anche i casi di cambiamento di interpretazione, da parte dell’Amministrazione finanziaria. [1]
In questo articolo analizziamo dapprima la questione giuridica dell’overruling, per poi trattare del recente cambiamento di inquadramento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, delle cessioni degli immobili da abbattere.
La Cassazione si è occupata del tema anche sotto l’aspetto tributario.
Segnaliamo Cassazione n. 22282 del 26 ottobre 2011 che così ha sentenziato:
“Il precetto fondamentale della soggezione del giudice soltanto alla legge (art.101 Cost.) impedisce di attribuire all’interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, sicchè essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la “lex temporis acti”, ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell’atto compiuto in correlazione temporale con l’affermarsi dell’esegesi del giudice.
Tuttavia, ove “l’overruling” si connoti del carattere dell’imprevedibilità (per avere agito in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante “ex post” non conforme alla corretta regola del processo) e l’effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare, con la conseguenza che, in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l’effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito, deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’“overruling” nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell’arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una