Torniamo a parlare di società benefit, visto l’interesse manifestato dal legislatore nel favorirne la costituzione o trasformazione attraverso la concessione di un credito d’imposta.
E quali sono gli altri crediti d’imposta introdotti dal Decreto Rilancio? Soffermiamoci su quelli per la mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali e quelli sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori.
La società benefit
In data 2 luglio scorso., questa Rivista ha trattato delle società benefit, ricordando che la sua introduzione nel nostro ordinamento giuridico è recente (Art. 1, commi 376 – 384, della L. 28 dicembre 2015, n. 208).
La stessa non è una società commerciale né un ente del Terzo settore.
E’ un ente ibrido che desidera perseguire lo scopo di risultato economico (la giusta remunerazione del capitale sociale), nonché un beneficio comune, ovvero, come prevede la legge istitutiva, è quella società che:
“nell’esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”.
In sostanza, la società benefit esercita un’attività economica come le altre società commerciali, ma agisce nel mondo economico in maniera “responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse”, accettando di osservare codici etici e di auto-disciplina.
In quanto alle finalità di beneficio comune, è da sottolineare che, da un punto di vista soggettivo, possono aderire alle società benefit ogni società contemplata dal codice civile, vale a dire le: S.S.; S.N.C.; S.A.S.; S.R.L.; S.R.L.S.; S.P.A.; S.A.P.A.; Soc. Cooperative; Mutue assicuratrici (Società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile), tenendo presente che i relativi soci devono, comunque, osservare la disciplina civilistica prevista per il tipo di società adottato.
E’ utile evidenziare che, per “beneficio comune”, si intende, come precisa la legge istitutiva:
“il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione di taluni effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse” (Lavoratori, fornitori, clienti, creditori, debitori, pubblica amministrazione e terzi in genere).
Modalità per diventare società benefit (Commi 379 – 380, della L. n. 208/2015)
Si ritiene, inoltre, utile ricordare quali passi procedurali devono essere effettuati perché una società si “trasformi” in società benefit:
- consapevolezza piena, da parte di tutti i soci, o quanto meno da